Oggi affrontiamo un tema molto sentito dagli amministrativi che devono emettere fatture verso operatori intra-UE. Come si emette una fattura intra-Ue? Basta sapere che in caso di operazioni intracomunitarie di beni non si applica l’IVA? Evidentemente no.
Analizziamo le regole da seguire per emettere una fattura intracomunitaria di beni. Come noto, al verificarsi di determinate condizioni richieste dalla norma IVA che regola le cessioni di beni in ambito intracomunitario, i soggetti passivi IVA nazionali
possono emettere una fattura senza l’applicazione dell’IVA, come non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993.
Verifiche preliminari
Innanzitutto occorre controllare tre condizioni fondamentali prima di procedere all’emissione della fattura senza IVA.
1. Verifica della soggettività passiva IVA della controparte dell’operazione
2. Effettiva movimentazione dei beni dall’Italia al Paese Ue di destinazione
3. Trasferimento a titolo oneroso
Le 3 condizioni sopra riportate devono essere tutte verificate, pena l’obbligo di emettere una fattura con regolare applicazione dell’IVA nazionale. Andiamo con ordine. La verifica della soggettività passiva è richiesta poiché, in caso di clienti privati UE non possiamo emettere una fattura senza IVA ma, in tal caso, l’operazione economico italiano è obbligato ad emettere una fattura con IVA nazionale (salvo i casi in cui lo stesso decida, per opzione o per obbligo al superamento di determinate soglie di fatturato, di optare per l’applicazione dell’IVA del Paese Ue del cliente finale tramite apertura di una posizione IVA in tal Paese).
Nei rapporti B2B, ossia tra due soggetti passivi IVA, il cedente italiano deve verificare che la partita IVA del proprio cliente nazionale risulti regolarmente iscritta Nei rapporti B2B, ossia tra due soggetti passivi IVA, il cedente italiano deve verificare
che la partita IVA del proprio cliente nazionale risulti regolarmente iscritta all’archivio delle partite IVA comunitarie VIES. Tale verifica può essere effettuata tramite il sito dell’Agenzia delle entrate, senza alcun obbligo di registrazione. E’ del tutto evidente che anche il cedente italiano deve essere regolarmente iscritto all’archivio VIES. Vuoi controllare la partita IVA del tuo cliente Ue? clicca qui
Per quanto riguarda invece la verifica della movimentazione dei beni dell’Italia al Paese di destinazione del cliente Ue la questione è decisamente più complicata. Affinché l’operazione di cessione possa essere fatturata come non imponibile art. 41,
ossia senza IVA, è obbligatorio possedere la prova di consegna dei beni nel Paese del cliente Ue. La prova principe per far fronte a qualsiasi verifica fiscale sul tema è costituita dal CMR controfirmato a destinazione dal cliente per avvenuta consegna dei beni. Molti si chiederanno…ma come, non basta avere i bonifici di pagamento, i modelli Intrastat regolarmente presentati per provare che l’operazione intracomunitaria è regolare? NO, purtroppo no.
Senza la prova che la merce è arrivata nel Paese Ue l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane in caso di controllo considera l’operazione come interna e pertanto recupera l’IVA sull’operazione oltre ad irrogare una sanzione pari al 90% dell’IVA non applicata. L’onere della prova di vincere tale presunzione di cessione interna grava sempre sul contribuente quindi fate molto attenzione a non trattare con leggerezza tali operazioni. Negli anni l’Agenzia ha ritenuto validi anche altri mezzi di prova alternativi al CMR come ad esempio il DDT controfirmato a destinazione, il tracking fornito online dal corriere che dimostri ora, luogo e data del ritiro, CMR elettronico o, come ultima spiaggia, l’invio di un resoconto al cliente UE via fax nel quale vengano riepilogate le consegne fatte nel periodo di riferimento che lo stesso dovrà timbrare e controfirmare per accettazione (tale ipotesi è stata ad esempio accolta in una sentenza della Commissione tributaria di Venezia del 2010, come prova di consegna alternativa fornita da un cedente IT che aveva effettuato nell’anno della verifica solo cessioni ex-works senza avere alcuna prova di consegna
della merce).
Pertanto, rispetto al secondo punto da verificare (prova di consegna) fate molto attenzione. Per dovere di cronaca ricordiamo che dal 1° gennaio 2019 tale onere di verifica dovrebbe attenuarsi con l’introduzione dell’operazione economico verificato (si rinvia ad un prossimo articolo sul tema).
Ultimo ma non meno importante, l’operazione sarà fatturata senza IVA solo se si tratta di una cessione a titolo oneroso. Sono quindi escluse le cessioni a titolo gratuito per i quali si applicano le regole interne a seconda che trattasi di omaggi di
beni di propria produzione/commercializzazione o meno.
Verificate le tre condizioni sopra esposte (la movimentazione evidentemente sarà verificata ex post ma occorre impostare la collaborazione con il corriere e il cliente da subito, in particolare per le vendite ex-works) il cedente nazionale può
finalmente emettere una regolare fattura senza applicazione dell’imposta senza correre il rischio di sanzioni.
La fattura relativa ad una cessione intracomunitaria di beni, emessa nei confronti di un cliente operatore economico intra-Ue iscritto al VIES, sarà emessa come non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 41 del DL 331/1993.
Tale operazione dovrà inoltre essere riepilogata negli elenchi Intrastat relativi al mese/trimestre di riferimento compilando il modello INTRA 1-bis.
Se vuoi approfondire le operazioni intracomunitarie e gli adempimenti connessi, ti consigliamo il seguente ebook.