Interessato agli investimenti in beni rientranti nel piano industria 4.0? Attenzione alla data della perizia giurata rilasciata dal tecnico abilitato o dell’autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante.
In vista della probabile proroga dell’iper ammortamento fino al 2019, attesa con rimodulazione della maggiorazione al crescere dell’investimento, analizziamo le regole da seguire per non perdere l’agevolazione nel periodo d’imposta 2018.
Ricordiamo che l’agevolazione, nota come iper ammortamento, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e confermata in seguito dalla Legge di Bilancio 2018. Si tratta della possibilità, per i soli titolari di redditi d’impresa, di fruire di una maggiorazione del 150% sulla quota di ammortamento fiscale dei beni materiali strumentali di nuova produzione, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa così come previsto dal modello “Industria 4.0”.
Tipologia di beni agevolati
La lista dei beni che possono beneficiare dell’iper ammortamento è descritta nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e si articola su 3 linee di azione:
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
Per quanto riguarda i beni strumentali 4.0 (punto 1 elenco precedente), al fine dell’applicazione dell’iper ammortamento, tali beni devono possedere tutte le seguenti 5 caratteristiche obbligatorie:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Si rimanda alla Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 per il dettaglio di ogni singola caratteristica tecnica che la macchina deve possedere per rientrare nell’iper ammortamento.
Per poter fruire dei benefìci dell’iper ammortamento nel periodo d’imposta 2018 è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma istitutiva. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato:
- per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale – che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia – iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;
- per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto precedente).
Inoltre, è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte, l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.
Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Esempio: Se l’impresa acquista un bene con consegna ed interconnessione entro il 31 dicembre 2018, la perizia dovrà essere acquisita entro la fine del 2018 per poter beneficiare dell’iper ammortamento dal periodo d’imposta 2018. Diversamente, in caso di consegna del bene entro fine anno ma con interconnessione al sistema aziendale nel 2019, l’impresa non ha alcuna urgenza di richiedere la perizia entro la fine dell’anno poiché per il periodo d’imposta 2018 inizierà a fruire del super ammortamento mentre dal 2019, raggiunti i requisiti tecnici richiesti dalla norma, potrà beneficiare dell’iper ammortamento recuperando la differenza non fruita nel primo anno di ammortamento. Infatti, la quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2019 dovrà essere calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente; in quest’ultimo caso, la perizia (o autocertificazione) dovrà essere acquisita dall’impresa entro il 31 dicembre 2019.
La perizia deve avere data certa
Si ricorda, infine, che con la Risoluzione 152/E del 15 dicembre 2017 le Entrate hanno fornito chiarimenti per ovviare alle possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata potrebbero incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre 2018 che, per la generalità dei soggetti, costituisce il temine di chiusura del periodo d’imposta agevolabile. Infatti, quando l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili avvengono proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento: in tal caso, l’Agenzia ritiene sufficiente che il professionista incaricato consegni all’impresa entro la data del 31 dicembre 2018 una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti, consentendo al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni del 2019.
La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec).
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