Imposta di bollo su fatture elettroniche come applicarla?

Con l’avvento della fatturazione elettronica, obbligatoria per le operazioni tra soggetti passivi IVA italiani dal 1° gennaio 2019, occorre variare le modalità di applicazione dell’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture di ammontare superiore a 77,47 euro che non sono soggette ad IVA.

Non è possibile, evidentemente, continuare ad applicare la marca fisica su una fattura generata in formato elettronico.

Nella gestione della fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019, occorre considerare la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo se necessaria come, ad esempio, a seguito del ricevimento di una dichiarazione di intento o di emissione di una fattura per prestazioni di servizi verso un operatore ue o extra-ue.

Emettere una fattura ad un esportatore abituale, ad esempio, a seguito del ricevimento di una dichiarazione di intento, richiede l’emissione di una fattura senza IVA come operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c); in tal caso, se l’importo della fattura supera i 77,47 euro occorre:

  • assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale,
  • inserire nel file xml la natura dell’operazione N3 riportando il riferimento normativo dell’Art 8 primo comma lett c) Dpr 633/1972,
  • riportare gli estremi di numerazione (propri e del fornitore) nel corpo della fattura e registrazione della dichiarazione di intento nel registro appositamente tenuto (registro delle dichiarazioni d’intento).

Le specifiche tecniche richiamano, in uno specifico campo del file in formato xml denominato “DatiBollo”, tra i dati generali del documento, , gli elementi da valorizzare nei casi in cui sia prevista l’applicazione dell’imposta di bollo:

  • BolloVirtuale: indica l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale).
  • ImportoBollo: importo dell’imposta di bollo.

Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio utilizzando la delega di versamento modello F24 con codice tributo “2501” istituito con apposita risoluzione (RM n. 106 del 2 dicembre 2014).

Tuttavia, il pagamento del bollo virtuale riferito alle SOLE FATTURE ELETTRONICHE è cambiato dal 2019: in tal caso, il versamento deve essere effettuato su base trimestrale, entro il 20 del mese seguente al trimestre di riferimento. Per intenderci, il primo versamento riferito al primo trimestre 2019 (gen-feb-mar) dovrà essere effettuato entro il 20 aprile 2019: l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti il totale dovuto per trimestre, all’interno dell’area riservata della stessa Agenzia – sezione Fatture e corrispettivi. Il calcolo verrà effettuato sulla base del campo “DatiBollo” presente all’interno delle nostre fatture elettroniche.

Se siete, invece, interessati ad un esempio di compilazione dell’F24 con il codice tributo 2501 cliccate qui.

 

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