Elenco beneficiari bonus pubblicità

Avete presentato la domanda per accedere credito d’imposta per la pubblicità 2017 e 2018? Eccovi l’elenco dei beneficiari “potenziali” del bonus pubblicità 2018. Chiariamo subito una cosa: l’elenco pubblicato è riferito solo ai richiedenti che hanno effettuato o che intendono effettuare investimenti nel 2018.

L’elenco pubblicato il 21 novembre 2018 dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria riguarda esclusivamente i soggetti che hanno “prenotato” il credito di imposta per l’anno 2018, con l’ammontare del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

!!AGGIORNAMENTO DELL’11 APRILE 2019!! E’ stato pubblicato l’elenco DEFINITIVO dei beneficiari 2017 e 2018!

I dati relativi agli investimenti incrementali effettuati nell’anno 2017 saranno comunicati al Dipartimento dall’Agenzia delle Entrate solo dopo il 31 gennaio 2019, insieme ai dati definitivi relativi agli investimenti incrementali realmente effettuati nell’anno 2018, che saranno acquisiti dall’Agenzia dal 1° al 31 gennaio 2019, con le conferme dell’importo “prenotato”.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile, pertanto, sarà disposto per entrambe le annualità dopo il 31 gennaio 2019 con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e gli elenchi dei beneficiari e degli importi concessi a ciascuno saranno pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

Elenco dei beneficiari “prenotati” per il 2018

Il 22 ottobre 2018 si è chiuso il termine per la presentazione delle domande di fruizione del bonus fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali; l’Agenzia delle entrate ha elaborato e trasmesso al Dipartimento competente i dati relativi alle domande di prenotazione del beneficio pervenute dagli operatori economici interessati.

Sono state presentate in totale 6.781 istanze, la gran parte delle quali (circa l’88 per cento) pervenute da piccole e medie imprese, da microimprese e da start-up innovative. In sintesi, la misura ha incontrato il gradimento degli operatori economici, per i quali è certamente apprezzabile poter investire in pubblicità con la prospettiva di una parziale compensazione fiscale. Si ricorda, infatti, che il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione F-24 secondo le regole generali dei crediti di imposta, solo a seguito del provvedimento di concessione che verrà pubblicato dal Dipartimento per l’Editoria dopo il 31 gennaio 2019.

Le istanze presentate hanno generato un fabbisogno finanziario ampiamente superiore agli stanziamenti che la legge ha finalizzato a questa misura per l’anno 2018 (€ 12.500.000 per gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e televisioni locali, ed € 30.000.000 per gli investimenti incrementali sulla stampa, cartacea e online) per cui le compensazioni che potranno essere riconosciute a ciascuno deriveranno dal riparto percentuale che è stato operato tra fabbisogno e stanziamento.

Nell’elenco pubblicato dal Dipartimento sono individuati gli operatori economici che potranno beneficiare del “bonus” fiscale, naturalmente a condizione e nei limiti in cui rispetteranno le previsioni di investimento comunicate e che dovranno essere confermate con l’invio della relativa documentazione a gennaio 2019. Per ogni operatore è indicata la somma “teoricamente fruibile”, calcolata dall’Agenzia delle entrate sulla base del riparto percentuale di cui sopra, pari al:

  • 23% per gli investimenti incrementali sulle radio e televisioni locali,
  • 26% per gli investimenti incrementali sui giornali quotidiani e periodici, cartacei e online.

Per gli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali la percentuale di riparto si colloca tra il 23% ed il 26%: in questo caso, infatti, la percentuale è calcolata sull’investimento incrementale complessivo e varia, oltre che in funzione del differente investimento incrementale su ciascun canale, anche in base all’ammontare dei rispettivi investimenti effettuati nell’anno in corso.

Prossimo adempimenti

Chi ha presentato l’istanza con riferimento agli investimenti incrementali 2017 non dovrà presentare alcuna ulteriore domanda, in quanto entro il 22 ottobre 2018 ha già presentato la dichiarazione sostitutiva (dati a consuntivo degli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017).

Chi invece ha presentato la domanda con riferimento al periodo d’imposta 2018, entro il 31 gennaio 2019 è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva per segnalare gli effettivi investimenti portati a termini entro il 31 dicembre 2018, utilizzando sempre i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’effettivo sostenimento delle spese ai sensi dell’art. 109 del Tuir, dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis cc.

Il credito d’imposta deve essere inoltre esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

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