Proroga iperammortamento 2019

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, occorre fare attenzione agli investimenti in beni strumentali 4.0, potenzialmente agevolabili in iper ammortamento. La prima domanda che circola tra gli addetti ai lavori è: ci sarà la proroga dell’iper ammortamento per il 2019? Sembra di si, analizziamo cosa prevede il disegno di legge di Bilancio 2019, presentato il 31 ottobre 2018 alle Camere, ad oggi, ancora in fase di discussione. Si ricorda che l’iter parlamentare dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018, le esperienze del passato ci insegnano che abitualmente l’approvazione arriva tra Natale e Capodanno.

Venendo al nocciolo della questione, analizziamo il testo dell’art. 10 del DDL bilancio 2019, denominato “Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento – iper ammortamento”.
La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall’articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

In particolare, il comma 1 dell’art. 10, proroga l’iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che:

  • entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 2 prevede, invece, che l’intensità del beneficio si differenzi, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del:

  • 170 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro,
  • nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro,
  • per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento, di cui al comma 1, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 1. Quindi, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate.

In merito ai beni immateriali occorre ricordare che, come chiarito con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, i software integrati nei beni strumentali 4.0 (c.d. software embedded) godono della medesima agevolazione prevista per il bene materiale principale, ossia sono anch’essi agevolati con l’iper ammmortamento.

Proseguendo con l’analisi dell’art. 10 del DDL Bilancio 2019, il comma 4, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall’articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dispone che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l’impresa continua ad esser tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene:

  • possieda le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B,
  • sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Se siete interessati ad approfondire gli adempimenti connessi agli investimenti di fine anno, cliccate qui.

Il comma 5 prevede che resta confermata la disposizione di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In tal modo sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

Restano confermate anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017 che intendono evitare che il beneficio dell’iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l’impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica
“industria 4.0”. In tali casi si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene
nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario dall’articolo 1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Si ricorda, infine, che al pari delle precedenti norme agevolative, gli acconti dovuti per il 2019 e 2020 vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative dell’iper ammortamento.

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