Formazione 4.0: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali

Con la Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088 il Mise ha fornito i primi chiarimenti in merito al credito d’imposta per la formazione 4.0. Analizziamo le indicazioni che riguardano il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali.

Una prima questione di interesse generale attiene alle modalità e ai termini per il rispetto della condizione di applicabilità della disciplina agevolativa richiesta dal comma 47 della norma primaria e dall’articolo 3 del decreto attuativo. In particolare, si ricorda, il comma 3 di detto articolo 3, prevede come condizione di ammissibilità al beneficio che lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” sia “…espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente”.

Al riguardo, si precisa che tale condizione, nel rispetto dell’effetto incentivante richiesto dal regolamento (UE) n. 651/2014, deve intendersi soddisfatta nel caso in cui lo svolgimento delle attività formative in questione sia previsto in contratti sottoscritti – o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività – a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa. Quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018. I contratti saranno resi disponibili alle sedi dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti.

In proposito si evidenzia altresì che, ai fini dell’applicazione del beneficio in esame, risulta demandata ai contratti collettivi aziendali o territoriali l’espressa previsione dei contenuti delle attività formative, con particolare riferimento all’impegno a effettuare investimenti in tali attività. Tale previsione potrà essere successivamente integrata al fine di specificare le modalità di realizzazione delle attività formative.

Le parti potranno individuare liberamente lo schema di accordo da utilizzare, a condizione che dallo stesso risulti in maniera espressa la comune volontà in merito alle attività concordate e alla loro programmazione. Inoltre, secondo le disposizioni contenute nel decreto attuativo, ai fini dell’accesso al beneficio in esame possono essere considerate ammissibili esclusivamente le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta relativo all’anno 2018, a condizione che lo svolgimento delle relative attività formative, individuate nel decreto stesso, sia espressamente disciplinato nei contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 151.

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