Interessato ad espandere il tuo business oltre i confini nazionali? Con il presente articolo proviamo a darti tutte le informazioni per non commettere errori ai fini IVA. Innanzitutto occorre distinguere le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi: entrambe le operazioni, al verificarsi di determinate condizioni, possono essere fatturate senza l’applicazione dell’imposta. Andiamo con ordine.
Le cessioni di beni in ambito comunitario
Si può parlare di operazioni intracomunitarie, relativamente alle merci, in presenza dei seguenti requisiti:
- soggettivo – ovvero i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti identificati ai fini IVA in due territori comunitari (iscrizione nella banca dati Vies);
- oggettivo – l’operazione deve comportare il passaggio della proprietà del bene dal cedente al cessionario, con trasferimento a titolo oneroso;
- territoriale – la transazione deve comportare la movimentazione fisica dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio intra-Ue.
Occorre prestare molta attenzione a quest’ultimo aspetto poiché, l’Amministrazione finanziaria si è espressa numerose volte circa l’obbligo di fornire, in caso di controllo, prova della consegna dei beni nel territorio del cliente UE; il documento ritenuto idoneo a dimostrare l’uscita del bene dal territorio italiano è il CMR, firmato per presa in carico dal corriere e controfirmato a destinazione dal cliente. E’ importante ricordare che, l’onere della prova dell’uscita dei beni dal territorio italiano grava sul cedente il quale, in caso di controllo e in assenza di documentazione probatoria, rischia il mancato riconoscimento della “non imponibilità” dell’operazione con relativo recupero dell’imposta.
In mancanza di uno dei presupposti sopra evidenziati, verrebbero a mancare le condizioni per applicare la non imponibilità dettata dall’art. 41 del DL 331/1993, con conseguente applicazione dell’IVA nazionale.
Tali operazioni si considerano cessioni intracomunitarie di beni e pertanto, non imponibili in Italia ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993, quando trattasi di:
- compravendite a titolo oneroso con trasporto o spedizione delle merci nel territorio di altro Stato membro a cura del cedente o dell’acquirente, o da terzi per loro conto;
- cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari, e che non hanno optato per l’applicazione della stessa;
- cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, in altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
Chi ha effettuato un’operazione intracomunitaria non imponibile deve emettere una fattura senza imposta, con l’indicazione:
- della dicitura “non imponibile” e l’eventuale annotazione della relativa norma comunitaria o nazionale;
- del numero di identificazione IVA attribuito al cessionario UE;
Dal 01/01/2013, la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni, emessa ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 46, comma 2, D.L. 331/93) e andrà annotata distintamente nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (art. 47, comma 4, D.L. 331/1993).
Se sei interessato ad approfondire come emettere una fattura intracomunitaria puoi consultare questo articolo.
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I servizi intracomunitari resi – prestatore italiano e committente UE
Con riferimento alle prestazioni di servizi la normativa italiana di recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/8/CE ha chiarito, ai fini dell’applicazione dell’IVA, il concetto di territorialità; infatti al fine di determinare la tassazione occorre fare riferimento ai soggetti che intervengono nell’operazione e alla committenza, viene pertanto superato il criterio collegato al luogo di effettivo svolgimento della prestazione. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’art. 44 Direttiva IVA).
In altri termini, se un soggetto passivo italiano effettua una prestazione di servizio “generica” nei confronti di un committente comunitario – soggetto passivo – operazioni B2B (ad es. tedesco) l’imposta sul valore aggiunto deve essere assolta nello Stato del committente (nel nostro esempio in Germania).
Di contro, i servizi generici prestati a persone fisiche o resi a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’art. 45 Direttiva IVA).
Le prestazioni di servizio intracomunitarie si considerano effettuate all’atto dell’ultimazione del servizio o, se precedente, al pagamento del corrispettivo/emissione della fattura; le prestazioni effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno, e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.
Il prestatore/cedente nazionale ha l’onere di verificare l’esattezza del numero di identificazione IVA e dei dati comunicati dalla sua controparte, tramite consultazione della banca dati Vies: per fa ciò è possibile accedere al sito dell’Agenzia delle entrate e, tra i servizi offerti senza registrazione, scegliere la verifica delle partite Iva comunitarie. La fattura emessa dal prestatore nazionale di un servizio c.d. generico, dovrà essere emessa senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972, indicando la dicitura “inversione contabile” e applicando la marca da bollo da 2 euro (fatture di importo superiore a 77,47 euro).
Esistono infine alcuni servizi c.d. in deroga, per i quali occorre applicare l’IVA del Paese nel quale la prestazione viene svolta, ai sensi dell’art. 7-quater del DPR 633/1972 (ad esempio prestazioni di servizio relativi a beni immobili, servizi di ristorazione, fornitura di alloggi nel settore alberghiero, etc.).
Fattura elettronica e cessione intracomunitaria
Dal 1° gennaio 2019 le operazioni attive verso l’estero, siano essere cessioni di beni o prestazioni di servizi, sono escluse dalla fatturazione elettronica: in altri termini, il cedente/prestatore nazionale non ha l’obbligo di emettere una fattura elettronica verso la controparte non residente. Tali operazioni (insieme alle eventuali operazioni passive di acquisto di beni o servizi dall’estero) dovranno essere riepilogate in un nuovo adempimento, già rinominato “esterometro”, ossia una comunicazione mensile delle operazioni effettuate da/verso operatori esteri, con la sola esclusione delle bollette doganali.
Tuttavia il contribuente italiano potrà optare, per le sole operazioni attive effettuate verso controparti estere, per la fatturazione elettronica ossia potrà scegliere su base volontaria di creare un file xml, trasmettendolo al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle entrate. In pratica il cedente/prestatore italiano può trattare tali operazioni come le altre operazioni nazionali, gestendole in formato elettronico: la controparte comunitaria, non essendo coinvolta dalla fatturazione elettronica (obbligatoria in Italia dal 1° gennaio 2019), deve continuare a ricevere una fattura cartacea (o in pdf) dal proprio fornitore italiano.
In sintesi, se il cedente/prestatore italiano sceglie di gestire elettronicamente le fatture attive verso l’estero dovrà:
- inviare comunque una copia cartacea o pdf al proprio cliente;
- trasmettere il file xml allo SdI;
- firmare elettronicamente la fattura xml (facoltativamente, non è obbligatorio);
- conservare elettronicamente la fattura xml;
- inserire nel file xml il codice destinatario “XXXXXXX” che identifica il cliente estero.
Solo oneri? No!! Avendo scelto di utilizzare la fatturazione elettronica il documento è già noto all’Agenzia delle entrate tramite l’invio del file al Sistema di Interscambio: pertanto, il contribuente è esonerato dall’esterometro (per le sole operazioni attive).
E-book sul tema:
Obblighi connessi agli scambi intracomunitari di beni e servizi