Le operazioni a cavallo d’anno, ossia riferite a fatture datate 2018 ma consegnate dal fornitore al proprio cliente nei primi giorni del 2019 possono dare qualche problema, in termini di detrazione IVA assolta sugli acquisti.
Ricordiamo che, dal 1° gennaio 2019, è scattato l’obbligo della fatturazione elettronica (per approfondimenti, puoi consultare l’apposita sezione del sito). Pertanto, tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 dovranno essere in modalità elettronica; il documento cartaceo, che potrà continuare ad essere emesso come “copia di cortesia” da consegnare al proprio cliente, non avrà alcuna valenza fiscale.
Tornando alle operazioni di fine anno, ipotizziamo di ricevere, entro il 31 dicembre 2018, una fattura datata 2018, emessa ancora in formato cartaceo (ad es. pdf consegnato a mezzo mail): nessun problema, non vi è alcun dubbio che la fattura possa essere registrata nel mese di dicembre, ossia che l’IVA potrà essere utilizzata a credito nella liquidazione IVA di dicembre (versamento entro il 16 gennaio 2019 per i mensili).
Ma se la fattura datata dicembre 2018 arriva a mezzo mail nel mese di gennaio 2019? L’IVA è detraibile su dicembre o su gennaio 2019? Per rispondere alla domanda è importante ricordare una cosa. La fattura, per essere emessa deve anche essere trasmessa al cliente: tale momento, fino al 31 dicembre 2018 coincide con la consegna al cliente di un esemplare della fattura (via mail, a mano, via posta ordinaria, etc.) mentre dal 1° gennaio 2019 coincide con la trasmissione del file xml al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate. Dunque, formalmente non è corretto che un documento datato, ad es. 31/12/2018, sia inviato al cliente a mezzo mail (ergo in forma cartacea) nel mese di gennaio 2019. La fattura per essere regolarmente emessa con data dicembre 2018 deve anche esser stata inviata al proprio cliente entro il 31/12/2018. Questa la regola, ossia la teoria, analizziamo però concretamente come gestire tale situazione.
E’ inverosimile pensare che le aziende mediamente strutturate possano aver emesso tutte le fatture con data dicembre 2018 ed averle inviate entro fino anno ai propri clienti; allo stesso modo, pretendere l’emissione in formato elettronico delle fatture datata dicembre 2018 perché trasmesse nei primi giorni di gennaio 2019 è una rigidità estrema.
Nella prassi è consigliabile “formalizzare” che le fatture datate dicembre 2018 e, consegnate “a mano” o inviate tramite “posta ordinaria” ai propri clienti entro fine 2018, siano state in seguito inviate anche a mezzo mail al cliente nel mese di gennaio 2019. In tal caso, poiché la consegna materiale della copia cartacea è regolarmente avvenuta entro 31/12/2018 (consegna a mano o mezzo posta ordinaria) la fattura potrà essere regolarmente detratta dal cliente nella liquidazione IVA di dicembre.
Sul punto, la Circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle entrate ricorda che:
“I giudici unionali, indicano chiaramente che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:
- oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
- anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.”.
Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, ancora la Circolare 1/E/2018 ricorda che la ricezione deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità. Ricordiamo al riguardo, le indicazioni contenute nell’articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di annotare in apposito registro le fatture e bollette doganali ricevute – testo modificato dal DL 119/2018, n vigore dal 24/10/2018, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
In conclusione, restando in attesa di un’analoga Circolare delle Entrate che ponga gli opportuni chiarimenti sul punto (anche se, il 16 gennaio 2019 è ormai alle porte e i versamenti dovranno essere eseguiti regolarmente), riportiamo una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi, che sembra fornire un’interpretazione “morbida” alla problematiche delle fatture di fine anno.
FAQ n. 20 Domanda – Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Risposta – L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.
Attenzione: Ricordiamo, infine, che in caso di mancato ricevimento delle fattura del fornitore permane, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, del 11 d.lgs. n. 471 del 1997 (in caso di mancato recapito della fattura entro 120 gg dall’effettuazione dell’operazione). Tale casistica, in ottica di fatturazione elettronica richiede la compilazione del campo “TipoDocumento” con il dato “TD20” – Autofatturazione per mancato ricevimento fattura del fornitore/prestatore.