Esterometro 2021: casi di compilazione del file xml, ipotesi di esonero e scadenze

Dal 2019 è entrata in vigore, come noto, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, adempimento denominato esterometro. Ricordiamo che l’adempimento è entrato in vigore a seguito dell’abrogazione del mai troppo amato spesometro.

Dal 2020 l’onere di comunicare tutte le operazioni da e verso operatori non residenti, non stabiliti in Italia, così come disposto dall’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, diventa a cadenza trimestrale (fino allo scorso anno l’adempimento era mensile).

3-bis. I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Analizzando la norma possiamo delineare l’ambito soggettivo e oggettivo dell’adempimento: sono obbligati alla trasmissione telematica dell’esterometro tutti i soggetti passivi Iva nazionali, ad eccezione:

  • dei soggetti forfetari (o minimi) e
  • dei soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Cosa trasmettere? tutte le operazioni passive e attive effettuate verso controparti non residenti, ossia, tanto per intenderci:

  • Le cessioni intracomunitarie di beni 
  • Le prestazioni di servizi rese verso committenti Ue,
  • Le prestazioni di servizi rese verso committenti extra-Ue,
  • Gli acquisti di beni da soggetti Ue,
  • Gli acquisti di servizi da soggetti extra-Ue (salvo che per quelle che hanno dato seguito all’emissione di una bolletta doganale).

Per espressa previsione normativa sono escluse, invece, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse fatture elettroniche. Nel primo caso trattasi delle importazioni di beni – ad esempio acquisti di beni dalla Cina – e delle esportazioni di beni, fatturate ai sensi dell’art. 8, lett. a) o b) del DPR 633/1972; sul punto la norma non fornisce molte informazioni in quanto tratta, in generale delle operazioni con bolletta doganale quindi, ragionevolmente, rientrano sia le importazioni che le esportazioni. Anche la relazione illustrativa alla legge 205/2017 conferma l’esclusione per le operazioni che hanno formato oggetto di formalità doganali.

ULTERIORI NEWS SULL’ARGOMENTO: Con la Risposta n. 130 del 24/04/2019 dell’Agenzia delle entrate è stata confermata l’esclusione per le esportazioni di beni dall’esterometro, in quanto trattasi di operazioni con bolletta doganale.

Come anticipato, l’adempimento dal 2020 è diventato TRIMESTRALE (fino al 2019 era a cadenza mensile). Tra l’altro, in vista dell’entrata in vigore delle nuove specifiche della fatturazione elettronica, pubblicate il 28 febbraio 2020 (versione 1.6) l’adempimento sembra che, entro fine anno, potrebbe venir abrogato o meglio, “inglobato”nel tracciato xml della fatturazione elettronica (non più quindi un adempimento separato). Per questo tema, rimandiamo ad una prossima news.

!!NOVITÀ PROVE DI CONSEGNA IN UE DAL 2020!!

Sempre in ambito di esclusioni, la norma esclude le operazioni per le quali sono state emesse fatture elettroniche: si tratta della possibilità, per le sole fatture attive verso clienti non residenti (Ue o extra-Ue) di emettere una fattura elettronica in formato xml da inviare al Sistema di Interscambio, riportando nel campo codice destinatario il codice XXXXXXX. Tale possibilità è un’alternativa alla comunicazione dell’esterometro, pertanto, i contribuenti che ad esempio effettuano solo operazioni attive verso l’estero potrebbero scegliere di inviare la fattura elettronicamente al SdI per non dover assolvere all’invio trimestrale dell’esterometro. Ovviamente, il cliente non residente non sarà coinvolto dalla scelta operata dal cedente/prestatore italiano ossia quest’ultimo, sia che scelga la fatturazione elettronica vs l’estero sia che opti per l’invio dei dati tramite esterometro, deve comunque continuare ad inviare una copia cartacea alla controparte Ue o extra-Ue.

E quindi ci possiamo dimenticare l’INTRA? Purtroppo NO, l’Agenzia ha chiarito che una FAQ pubblicata sul proprio sito che l’Intrastat resta in vigore con le semplificazioni introdotte lo scorso anno, visto che i due adempimenti indipendenti che hanno distinte finalità. Riportiamo la risposta dell’Entrate sull’argomento.

Domanda: Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.
Risposta: Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
    Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019. Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.

Hai un’impresa che opera con l’estero? Potrebbe interessarti questo contributo a fondo perduto!

Chiarito l’ambito oggettivo e soggettivo dell’adempimento proviamo a riepilogare in una tabella, una serie di casistiche operative e i corrispondenti dati principali da riportare nell’esterometro.

IPOTESI NATURA OPERAZIONE TIPO DOCUMENTO DATI ANAGRAFICI CLIENTE IMPOSTA ALIQUOTA IVA
cessione intracomunitaria di beni

ULTIME NEWS SU PROVA CESSIONI UE 2020

N3 (non più valido per le fatture
emesse a partire dal 1° Gen 2021)N3.2 DAL 1° GENNAIO 2021
TD01 P.Iva cliente – il programma controlla esistenza partita Iva sul Vies
cessione extra-ue di beni* N3 (non più valido per le fatture
emesse a partire dal 1° Gen 2021)N3.1 DAL 1° GENNAIO 2021
TD01 P.iva cliente extra-Ue – il programma non controlla tale campo, è sufficiente indicare codice Paese (ad esempio CH) e un qualsiasi valore del cliente extra-ue
servizio reso a cliente Ue N6** (non più valido per le fatture
emesse a partire dal 1° Gen 2021)N2.1 DAL 1° GENNAIO 2021
TD01 P.Iva committente – il programma controlla esistenza partita Iva sul Vies
servizio reso a cliente extra-Ue N2(non più valido per le fatture
emesse a partire dal 1° Gen 2021)N2.1 DAL 1° GENNAIO 2021
TD01 P.iva committente extra-Ue – il programma non controlla tale campo, è sufficiente indicare codice Paese (ad esempio CH) e un qualsiasi valore del cliente extra-ue
acquisto di beni da Ue N6(non più valido per le fatture
emesse a partire dal 1° Gen 2021)DAL 1° GENNAIO 2021 NON OCCORRE PIU’ INDICARE LA NATURA
TD10 P.Iva fornitore – il programma controlla esistenza partita Iva sul Vies riportare l’IVA (applicazione del reverse charge con integrazione fattura) riportare l’aliquota IVA
acquisto di servizi da Ue N6(non più valido per le fatture
emesse a partire dal 1° Gen 2021)DAL 1° GENNAIO 2021 NON OCCORRE PIU’ INDICARE LA NATURA
TD11 P.Iva prestatore – il programma controlla esistenza partita Iva sul Vies riportare l’IVA (applicazione del reverse charge con integrazione fattura) riportare l’aliquota IVA
acquisto di servizi da extra-Ue N6(non più valido per le fatture
emesse a partire dal 1° Gen 2021)DAL 1° GENNAIO 2021 NON OCCORRE PIU’ INDICARE LA NATURA
TD01 P.IVA prestatore extra-Ue – il programma non controlla tale campo, è sufficiente indicare codice Paese (ad esempio CH) e un qualsiasi valore del cliente extra-ue riportare l’IVA (applicazione del reverse charge con emissione autofattura) riportare l’aliquota IVA
acquisto di beni da fornitore Ue con p.Iva IT (Rapp. Fisc. O identificazione Diretta) N6(non più valido per le fatture
emesse a partire dal 1° Gen 2021)DAL 1° GENNAIO 2021 NON OCCORRE PIU’ INDICARE LA NATURA
TD10 P.Iva fornitore – il programma controlla esistenza partita Iva sul Vies riportare l’IVA (applicazione del reverse charge con integrazione fattura) riportare l’aliquota IVA
cessione di beni vs Ue con p.IVA IT (Rapp. Fisc. O ident. Diretta) consegna in Italia TD01 P.IVA IT del cliente Ue riportare l’IVA (cessione fatturata con IVA) riportare l’aliquota IVA
cessione di beni vs cliente Ue o extra-Ue – consegna in Italia TD01 Compilare il campo P.Iva con codice Paese cliente privato (Ue o extra-Ue) e qualsiasi altro valore dello stesso*** riportare l’IVA (cessione fatturata con IVA) riportare l’aliquota IVA

*Abbiamo già detto detto che le esportazioni (non imp. art. 8) possono comunque non essere riepilogate nell’esterometro (viene emessa bolletta doganale export).

**La compilazione N6 è stata proposta dall’Agenzia delle entrate con delle FAQ sullo spesometro, pubblicate lo scorso anno; l’Agenzia propone N6 in quanto nelle fatture di servizi resi vs Ue viene riportata la dicitura “inversione contabile”. A nostro avviso è possibile compilare l’esterometro anche con il codice N2 in quanto trattasi di operazioni “fuori campo IVA”.

***Il campo CodiceFiscale del tracciato xml dell’esterometro attende CF Italiani, pertanto, l’invio del file viene scartato se compilato con valori non conformi ai CF IT. In questo caso, sempre traendo spunto dalle FAQ pubblicate lo scorso anno dall’AdE per lo spesometro, si consiglia di compilare il campo Partita IVA con il codice Paese del cliente privato non residente seguito da qualsiasi valore che identifichi lo stesso (ad esempio, cognome e nome).

Dal 2021, infine, l’adempimento dell’esterometro potrà essere evitato scegliendo di emettere fatture elettroniche verso l’estero (file xml trasmessi allo SdI) ed integrazioni/autofatture elettroniche per gli acquisti dall’estero. Qui vi proponiamo un approfondimento. Dal 2022, invece, è prevista l’abolizione dell’esterometro con conseguente obbligo di fatturazione elettronica.

8 commenti su “Esterometro 2021: casi di compilazione del file xml, ipotesi di esonero e scadenze”

  1. A me risulta che servizio verso extra CEE (es Svizzera) art 7-bis è natura N2 sul prospetto è indicato:
    Servizi resi a clienti extra UE natura N3
    È corretto?
    Grazie

    Rispondi
    • Gentile lettrice,
      Grazie per la segnalazione, le prestazioni di servizi rese verso committenti extra-UE, (nel suo esempio Svizzera) hanno natura operazione N2. Si tratta di un refuso, provvediamo alla correzione.
      Attenzione, infine, all’articolo IVA: in tal caso la fattura deve essere emesse come fuori campo IVA art. 7-ter – non soggetta – con l’applicazione della marca da bollo da 2 euro (se la fattura supera i 77,47 euro).

      Rispondi
  2. Buongiorno,
    avrei un quesito:
    fattura noleggio auto in UE – fattura con IVA
    Registrata Fuori Campo Iva (importo totale) – natura 2 – tipo documento TD01.
    il software di controllo AdE la scarta con questa motivazione:
    Cedente Prestatore n: 0073 [DE811189743] posizione body 0013
    Errore: 00460 – Il Tipo Documento non è coerente con il Paese del
    Cedente/Prestatore.
    Quale dovrebbe essere il tipo documento corretto?
    Grazie

    Rispondi
    • Buonasera,
      Il file viene scartato perché, nel suo caso, il tipo documento deve essere “TD11”. Il programma di controllo verifica l’esistenza di una partita IVA comunitaria del fornitore/prestatore e il rispettivo tipo documento (come da specifiche tecniche). In presenza di un prestatore UE il tipo documento deve sempre essere TD11, anche quando la fattura è stata correttamente emessa con IVA del Paese del prestatore (servizi in deroga f.c. art. 7-quater, come nel caso del noleggio autovettura in Ue). Cordiali saluti

      Rispondi
  3. Buongiorno,
    ho il caso di una cessione di beni, in cui fatturo a casa madre in Germania ma la merce ha come destinazione l’Italia (fattura con p.iva italiana) come mi devo comportare nell’esterometro?
    grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,
      dalle informazioni fornite nel quesito si ritiene che trattasi di cessione di beni a società tedesca con identificazione diretta in Italia (partita IVA IT del cliente DE). In tal caso la cessione della merce destinata in Italia richiede la fatturazione con IVA. Trattandosi di operazione con controparte non stabilita in Italia, anche se ivi identificata, l’operazione andrà riepilogata nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), salvo si scelga volontariamente di trasmettere una fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI).
      Ai fini della compilazione dell’esterometro, valgono le indicazioni fornite nella tabella dei casi operativi, vale a dire l’esempio riferito alla cessione di beni vs Ue con p.Iva IT (Rapp. Fisc. O ident. Diretta) con consegna in Italia.
      Per ulteriori approfondimenti sull’argomento e in generale sugli aspetti IVA delle operazioni con l’estero si rimanda ai seguenti prodotti editoriali
      https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/39334-esterometro-2019-ebook.html
      https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/37692-obblighi-connessi-agli-scambi-intra-ue-beni-e-servizi.html

      Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti ricordando che offriamo, se interessati, anche corsi di formazione sulle tematiche sopra descritte,

      Cordiali saluti

      Rispondi
  4. Buongiorno,
    la nostra azienda ha comprato delle gomme sul web. L’azienda è estera (Germania) ed ha emesso fattura senza Iva con reverse charge.
    Ma l’azienda che ci ha venduto i pneumatici nella fattura di vendita riporta (oltre alla partita iva tedesca) anche una partita Iva italiana: IT00108869991.
    Abbiamo fatto autofattura per l’Iva (non trasmessa a SdI!) e non serve fare INTRA. Ma i dubbi sono due:
    1) dato che va messa nell’esterometro, come tipo documento si mette TD01 oppure TD10??
    2) La Partita Iva del fornitore che si inserisce sicuramente è quella tedesca (non quella italiana o entrambe)..?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      Dalla descrizione si tratta di acquisto di beni da soggetto comunitario (tedesco) identificato in Italia (titolare di una partita IVA italiana “leggera”, no stabile organizzazione). In tal caso, il fornitore vi informa di avere una posizione IVA “leggera” in Italia per segnalarvi che gli adempimenti INTRA sono stati da lui svolti in occasione della movimentazione della merce dalla Germania all’Italia (dalla posizione IVA di DE alla posizione IVA IT di DE).
      Voi siete invece tenuti a presentare l’esterometro segnalando l’operazione al pari di un acquisto intra-UE (partita IVA tedesca del fornitore e TD10), come indicato nel caso “acquisto di beni da fornitore Ue con p.Iva IT” della tabella degli esempi.
      Le segnalo un articolo che approfondisce il caso del soggetto UE identificato/con rappresentante fiscale IT Rappresentante fiscale e fatturazione elettronica
      Evidenzio, infine, che esistono differenze (seppur formali) tra autofattura ed integrazione; nel suo caso trattasi di integrazione e non di autofattura. Qui può trovare un utile approfondimento. autofattura elettronica o cartacea: casi di compilazione
      Saluti

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