Rappresentante fiscale e fatturazione elettronica

Può capitare di effettuare un acquisto di beni online da un operatore intra-Ue e di vedersi recapitare una fattura con IVA, emessa da un rappresentante fiscale italiano del fornitore Ue, magari con IVA. Tutto giusto? Per niente!!

Si tratta di un errore commesso dal cedente intra-Ue o da un errato inserimento anagrafico dell’acquirente nazionale che viene “battezzato” impropriamente dal sistema come persona fisica, invece che soggetto passivo IVA italiano.

Analizziamo quali adempimenti ricadono sul cessionario nazionale in caso di acquisti tramite portali web da fornitori intracomunitari identificati o con
rappresentanti fiscali in altri Paesi membri.

Un operatore intracomunitario può decidere, visto l’elevato numero di scambi commerciali verso un determinato Paese membro o la presenza di una clientela composta prevalentemente da clienti privati ivi residenti, di
richiedere (per scelta o per obbligo imposto dallo Stato di destinazione)
l’apertura di una posizione IVA in un altro Paese membro. In tal caso, il
soggetto intra-Ue può optare per l’identificazione diretta o avvalersi
dell’operato di un rappresentante fiscale.

Nel caso in cui scelga di avvalersi di un rappresentante fiscale, tale figura può essere ricoperta da una persona fisica o da persona giuridica, che sarà tenuta a svolgere tutti gli adempimenti richiesti ai fini IVA nello Stato membro di appartenenza, operando per conto del soggetto passivo non residente; così, ad esempio, è tenuto al versamento dell’imposta, alla presentazione delle dichiarazioni periodiche, etc. Il rappresentante fiscale dovrà inoltre rispondere in solido con il rappresentato, relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto (art. 17, comma 3, D.P.R. 633/1972).

Tornando al nostro caso, è importante sottolineare che, in caso di acquisto di beni online da un soggetto Ue con rappresentante fiscale/identificazione diretta in Italia, gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta restano in capo al cessionario residente che dovrà adempiere agli stessi tramite applicazione del reverse charge, ai sensi dell’art. 17, co. 2 del DPR 633/1972.

Utilizzo del Tipo documento TD19 dal 1° gennaio 2021: QUI trovi un approfondimento.

In tal caso la fattura deve essere emessa dalla posizione IVA del cedente
comunitario e non direttamente dalla posizione IVA del rappresentante fiscale italiano (Risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015).
Il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale
di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), per una
cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in
Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba
essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore
estero.”.

In altri termini la fattura deve arrivare senza IVA quando l’acquirente dei beni è un soggetto passivo IVA italiano.

Per quanto concerne la fatturazione, tale operazione è esclusa dalla fatturazione elettronica in quanto trattasi di fattura emessa da un soggetto stabilito in un altro Paese Ue: pertanto, la fattura NON arriva tramite il Sistema di Interscambio ma continua ad arrivare cartacea (ad esempio, pdf via mail). Ricordiamo, infatti, che la fatturazione elettronica è obbligatoria solo tra soggetti stabiliti in Italia.

Inoltre, se la merce è già all’interno del territorio nazionale, il
rappresentante fiscale IT del soggetto passivo Ue avrà già provveduto alla
segnalazione dell’acquisto negli elenchi riepilogativi Intrastat e, quindi, il cessionario italiano non dovrà compilare il modello Intrastat degli acquisti
(INTRA 2-bis).

Sul versante degli adempimenti ai fini IVA, il cessionario soggetto passivo
residente riceve la fattura emessa dal fornitore Ue e assolve l’IVA ai sensi
dell’art. 17, co. 2 del DPR 633/1972, provvedendo a numerare, integrare e
annotare la fattura del fornitore comunitario, con l’applicazione dell’IVA sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti. Nella fattura emessa dal cedente Ue possono figurare anche i dati del rappresentante fiscale IT – ad esempio per informare che gli adempimenti Intrastat sono stati da lui assolti – ma lo stesso ai fini IVA non è coinvolto nell’operazione tra cedente e cessionario, entrambi soggetti passivi IVA.

E se la fattura ci è arrivata comunque con IVA italiana? Ribadendo che si tratta di un errore, le ipotesi sono 2:

  • Contattare il fornitore per segnalare l’errore e chiedere la rettifica della fattura;
  • Integrare la fattura sul totale (in tal caso l’IVA assolta impropriamente diventa un maggior costo).

Nella stragrande maggioranza dei casi conviene optare per la seconda soluzione, in quanto, gli acquisti online di modico valore spesso non consentono un contatto diretto con il fornitore e, soprattutto, si perde solo del tempo senza caverne molto…come si suol dire…costa più la salsa che il pesce, a voi la scelta!

Ricordiamo, infine, che l’operazione dovrà essere riepilogata anche nell’esterometro, nuovo adempimento a cadenza mensile del 2019.

Per approfondimenti sull’utilizzo del nuovo Tipo documento TD19 dal 1° gennaio 2021 QUI trovi un approfondimento.

Per approfondimenti sulle operazioni intracomunitarie, invece, consigliamo questo e-book.

 

 

 

Lascia un tuo commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.