A 3 mesi dall’avvio della fatturazione elettronica, gli operatori continuano ad avere incertezze sui termini di emissione delle fatture, anche a causa di pareri discordanti di alcuni consulenti. Con il presente articolo tentiamo di fare chiarezza su:
- i termini di emissione delle fatture differite (regole ai fini IVA),
- termini di trasmissione della fattura differita al Sdi (Sistema di Interscambio),
- sanzioni (ridotte o piene) in caso di invio tardivo della fattura.
L’analisi in questione deve necessariamente partire dal riepilogo delle disposizioni ai fini IVA, partendo da un dato di fatto: le disposizioni ai fini IVA, che regolano i termini di emissione delle fatture differite NON sono cambiati. Infatti, l’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972 prevede che “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime…”.
Esemplificando, il cedente IT che effettua N consegne nel mese di marzo 2019 scortate dai rispettivi DDT, può avvalersi della fattura differita emettendo un’unica fattura al più tardi entro il 15 aprile 2019, con riferimento alle consegne del mese di marzo effettuate verso un determinato cliente. Solitamente, siamo abituati ad emettere la fattura differita entro il 31 marzo 2019, poiché dalla data fattura decorrono i termini di pagamento per il cliente; nel proseguo dell’articolo, pertanto, terremo a riferimento l’ipotesi della fattura emessa e datata 31 marzo 2019, riferita alle consegne del mese verso uno specifico cliente IT.
Fino qui, in sintesi, nulla di nuovo. Le regole ai fini IVA, ossia l’art. 21, co. 4 non è stato modificato.
Quel che cambia con l’introduzione della fatturazione elettronica, è che la fattura è considerata emessa SOLO con la trasmissione della stessa al Sistema di Interscambio (SdI). Questo vuol dire che la nostra fattura creata ad oggi in XML, con data fattura 31 marzo 2019, affinché sia considerata regolarmente emessa deve essere trasmessa al SdI.
Entro quando?
Fortunatamente, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, l’Agenzia delle entrate ha previsto che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (ad oggi, versione 1.4) ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (circolare n. 13/E del 2 luglio 2018).
Tornando al nostro esempio, la fattura datata 31 marzo 2019 che, a regime dovrà essere trasmessa contestualmente al SdI (affinché sia regolarmente emessa) in sede di prima applicazione può essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 16 aprile 2019 (per i contribuenti mensili), al fine di garantire il regolare versamento dell’IVA a debito di marzo.
Per quanto tempo durerà tale deroga del regime sanzionatorio?
Per un arco temporale ben definito. L’articolo 10 D.L. 119/2018 ha previsto che le sanzioni non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) oppure, con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Tale deroga al regime sanzionatorio trova applicazione per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 mentre, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, fino al 30 settembre 2019.
Ricordiamo, infine, che la mancata applicazione delle sanzioni nel periodo transitorio vale anche con riferimento alle fatture immediate. Tale impostazione è stata conferma dall’Agenzia delle entrate in occasione
di un incontro con la stampa specializzata, Telefisco 2019, tenutosi il 31 gennaio 2019. In tale sede è stato confermato che le fatture cosiddette immediate, ossia emesse contestualmente ad un’operazione o al suo pagamento, devono riportare anch’esse la data dell’operazione all’interno del file xml ma potranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro i termini di liquidazione dell’imposta, ai sensi delle disposizioni del D.L. 119/2018.