Credito IVA trimestrale 2019: utilizzo in compensazione o rimborso

Hai un credito IVA elevato e vorresti utilizzarlo nel minor tempo possibile? Dopo solo 3 mesi del 2019 hai generato un credito IVA trimestrale importante? Questo articolo potrebbe fare al caso tuo.

Premessa

Con il crescere degli scambi verso l’estero e delle ipotesi in cui trova applicazione il meccanismo del reverse charge interno (fatturazione, ad esempio, dell’installazione di impianti, manutenzioni di edifici, etc.) sempre più contribuenti sono interessati da un credito IVA di tipo strutturale, causato dall’acquisto dei fattori produttivi con IVA al 22% e cessioni di beni (o prestazioni di servizi rese) senza applicazione dell’imposta.

Per attenuare tali casistiche il legislatore ha introdotto diverse possibilità per il contribuente: utilizzo dichiarazione d’intento, utilizzo del credito IVA annuale in compensazione o rimborso e l’utilizzo del credito IVA infrannuale.

In questo articolo analizziamo come poter utilizzare il credito IVA infrannuale in compensazione o a rimborso, presentando il modello IVA TR.

Prima di iniziare sfatiamo subito una falsa convinzione: molti operatori non sfruttano la possibilità di presentare il modello TR per velocizzare l’utilizzo del credito IVA infrannuale, perché convinti che tale procedura possa “svegliare” l’Agenzia delle entrate. Purtroppo, ancora ad oggi, ce lo segnalano in tanti e ci sentiamo di dover precisare che tale dubbio è assolutamente PRIVO DI FONDAMENTO. L’Agenzia delle entrate può richiedere, giustamente, copia delle fattura di acquisto per verificare l’esistenza del credito (abitualmente le richiede) dopodiché, in presenza dei requisiti che andremo a spiegare nel prossimo paragrafo, il credito viene rimborsato o concesso in compensazione con altri tributi, secondo le preferenze del contribuente. A nostro avviso, è inverosimile non fruire delle opportunità offerte del nostro ordinamento tributario (che già sono risicate) per una falsa informazione sull’argomento. Precisato ciò, veniamo al dunque.

Requisiti

l modello TR può essere utilizzato SOLO dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un’eccedenza d’imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro.

Il modello IVA TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento – ossia, per il primo trimestre 2019, la scadenza è fissata al 30 aprile 2019 – esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

La facoltà di richiedere l’utilizzo del credito IVA infrannuale (compensazione F24 o rimborso) è consentita esclusivamente ai soggetti che possiedono uno dei seguenti requisiti previsti dall’art. 30, comma 2 del DPR 633/1972.

Tali requisiti devono essere esposti nella sezione I del quadro TD del Modello IVA TR, barrando la casella corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Solo in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti è possibile richiedere l’utilizzo del credito IVA trimestrale.

  • Rigo TD1 – Aliquota media – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’art. 30, secondo comma, lett. a), ossia coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
  • Rigo TD2 – Operazioni non imponibili – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’art. 30, secondo comma, lett. b), in quanto hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili (indicate nel rigo TA30), per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.
  • Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’art. 30, secondo comma, lett. c), con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, secondo comma, in quanto hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e
    delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
  • Rigo TD4 – Soggetti non residenti – Riservato ai contribuenti che, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, lett. e), si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell’art. 17. Trattasi di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell’art. 30.
  • Rigo TD5 – Operazioni non soggette – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’art. 30, secondo comma, lett. d), in quanto hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti
    nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi
    di cui all’art. 19, comma 3, lett. a-bis).

Così, ad esempio, i soggetti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo (art. 30, secondo comma, lett. b) del DPR 633/1972), possono utilizzare in compensazione o richiedere a rimborso il credito IVA maturato barrando la casella TD2 – “Operazioni non imponibili”.

Credito infrannuale richiesto a rimborso

Nel rigo TD6 del modello IVA TR occorre indicare l’ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso. Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi è previsto:

  • l’innalzamento a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso.

Credito infrannuale richiesto in compensazione

Nel rigo TD7, invece, occorre indicare l’ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro.

Ricordiamo che il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Si evidenzia che l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge, ad eccezione dei crediti inferiori a 5.000 euro per i quali è possibile utilizzare lo stesso in compensazione già dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento (con riferimento al 1° trim 2019, già dal 1° aprile 2019).

Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo
sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Restiamo a disposizioni per eventuali richieste di approfondimenti, consulenze o preventivi per la presentazione delle istanze. Grazie per l’attenzione.

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