Dopo giorni di attesa, finalmente è ora disponibile il dato dell’importo da versare riferito al pagamento trimestrale dell’imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche. Tutto nell’area “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate!
Ricordiamo che il Decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019, ha disposto il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Così, ad esempio, il versamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 (gennaio – marzo) dovrà essere effettuato entro il 23 aprile 2019 (visto che il 20 aprile cade di sabato).
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI), riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA, ossia nell’area “Fatture e corrispettivi”.
All’interno dell’area riservata “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Fatture elettroniche” è stata aggiunta la voce “Pagamento imposta di bollo“. Il servizio è stato aggiunto il 10 aprile 2019.
Le scadenze previste per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (FE) emesse saranno:
- 20 aprile – FE emesse dal 1° gennaio al 31 marzo;
- 20 luglio – FE emesse dal 1° aprile al 30 giugno;
- 20 ottobre – FE emesse dal 1° luglio al 30 settembre;
- 20 gennaio n+1 – dal 1° ottobre al 31 dicembre.
Dal 2019 il pagamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche può essere effettuato:
- mediante il servizio presente nella predetta area riservata dell’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Riportiamo, infine, il testo dell’art. 1 DM 28 dicembre 2018, riguardante quanto sopra descritto:
“Art. 1 Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche
1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, e’ sostituito dal seguente:
Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare e’ effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto“.
La Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento trimestrale dell’imposta di bollo virtuale assolta su fatture elettroniche.
Codice tributo | Tipologia di operazione
(imposta di bollo virtuale DM 17.06.2014) |
2521 | Primo trimestre |
2522 | Secondo trimestre |
2523 | Terzo trimestre |
2524 | Quarto trimestre |
2525 | Sanzioni |
2526 | Interessi |
Pertanto, per il primo trimestre 2019 occorre utilizzare il codice tributo 2521 con il modello F24 o, in alternativa, il pagamento tramite bonifico bancario o postale.