Finalmente è stato pubblicato l’elenco DEFINITIVO dei beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per gli investimenti 2017 e 2018.
Dopo mesi di attesa il dipartimento per l’editoria e l’informazione ha finalmente pubblicato, in data 11 aprile 2019 l’elenco dei beneficiari del bonus pubblicità, senza il quale non era possibile utilizzare il credito in compensazione F24.
QUI trovate l’elenco completo dei beneficiari.
L’elenco contiene a fianco degli estremi del codice fiscale di ognuno dei richiedenti ammessi al beneficio l’importo spettante, anche nel caso in cui sia stata presentata richiesta per entrambi gli anni 2017 e 2018: in tal caso, l’importo indicato costituisce la somma delle due annualità.
Massimali e utilizzo del credito
La legge di bilancio per l’anno 2019 – legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 762)- ha previsto che il credito d’imposta di cui sopra è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti de minimis disciplinati dai Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura); i citati Regolamenti stabiliscono diversi massimali a seconda del settore industriale/commerciale di appartenenza del soggetto che fruisce dell’aiuto:
- per la generalità delle imprese il massimale è pari ad Euro 200.000,00;
- per il settore dell’autotrasporto il massimale è pari ad Euro 100.000,00;
- per il settore agricolo il massimale è pari ad Euro 15.000,00;
- per il settore della pesca e dell’acquacoltura il massimale è pari ad Euro 30.000,00.
Come noto i suddetti massimali comprendono ogni aiuto individuale di cui il soggetto fruisca nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.
Pertanto, l’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate al Dipartimento competente, riporta tutti gli importi superiori al massimale generale (pari a 200.000 euro), sono stati automaticamente ragguagliati a tale importo.
Il credito d’imposta può essere fruito in compensazione F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo 6900 neo istituito con la Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.
ATTENZIONE!!
Il modello F24 può essere presentato SOLO a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’11 aprile 2019 e del relativo elenco allegato. Pertanto, non potrà essere utilizzato il 16 aprile ma solo dal 16 maggio in poi.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore a 150.000 euro – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) – il credito d’imposta può essere fruito soltanto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata in via telematica contenga dati o elementi risultati non veritieri, o risultino false le dichiarazioni rese, in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata con il supporto della Guardia di Finanza.
Per eventuali richieste di chiarimenti, il Dipartimento competente ha reso disponibile una mail alla casella di posta elettronica: info.bonuspubblicita@governo.it