Il DL Crescita, pubblicato il 30 aprile 2019, incrementa la quota di IMU deducibile per imprese e professionisti.
L’IMU, imposta da sempre indigesta per noi italiani, ad oggi resta un’imposta patrimoniale dovuta da privati, imprese e professionisti. Tale imposta negli ultimi anni ha subito diverse variazioni: analizziamo gli ultimi interventi in materia e le novità introdotte dal DL del 30.04.2019, n. 34 (Decreto Crescita) con decorrenza dal 2019.
Panoramica degli ultimi interventi in materia
L’IMU in origine era un’imposta integralmente indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap. L’articolo 14, comma 1, D.Lgs. del 14.03.2011, n. 23, norma istitutiva dell’IMU, prevedeva appunto l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi (Ires e Irpef) e dall’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
In seguito, l’art. 1, comma 715, della Legge di stabilità 2014 ha introdotto la deduzione ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%, lasciando invariata l’indeducibilità totale ai fini Irap; per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, inoltre, la deducibilità veniva elevata al 30%, per poi tornare ordinariamente al 20%.
La legge di bilancio 2019 (legge del 30/12/2018 n. 145) aveva recentemente ritoccato la disciplina IMU prevedendo il raddoppio della deduzione con passaggio dal 20 al 40%; il testo dell’articolo 14 del D.lgs. 23/2011 veniva riscritto come segue “l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento”.
A distanza di pochi mesi, il legislatore con il DL Crescita ha ritoccato nuovamente la disciplina in commento, introducendo una quota deducibile ai fini del reddito progressivamente crescente dal 2019 fino al 2022.
Le nuove percentuali di deducibilità IMU introdotte dal DL Crescita del 30.04.2019
Il DL crescita – Decreto Legge del 30.04.2019, n. 34 – è in vigore dal 1° maggio 2019. L’articolo 3 – Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi – come detto torna ad incrementare la quota di IMU deducibile per imprese e professionisti, sostituendo all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “nella misura del 40 percento” con le seguenti: “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento”.
Riepilogando, ad oggi, la deducibilità IMU per imprese e professionisti ai fini delle imposte sui redditi è la seguente:
- nel periodo d’imposta 2018 si applica nella misura del 20%;
- nel periodo d’imposta 2019 sarà applicata nella misura del 50%;
- nel periodo d’imposta 2020 e 2021 nella misura del 60%;
- dal periodo d’imposta 2022 nella misura del 70%.
Occorre precisare che la deduzione trova applicazione in base al criterio di cassa, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, Tuir e le predette disposizioni di favore per i contribuenti continuano a trovare applicazione esclusivamente per gli immobili strumentali per natura o per destinazione. Sono esclusi, pertanto, gli immobili merce e gli immobili patrimonio oltre che gli immobili utilizzati ad uso promiscuo (Circolare n. n. 10/E/2014).
In altri termini, è possibile operare la deduzione parziale dall’Ires (o Irpef) dell’IMU solo se:
- l’imposta è stata effettivamente pagata (anche se riferita a versamenti tardivi di annualità precedenti);
- trattasi di imposta assolta per immobili strumentali.
Resta ferma, invece, l’indeducibilità ai fini Irap.
In sede di Modello Redditi 2019, riferito al periodo d’imposta 2018, occorre operare una variazione in aumento per il totale dell’IMU versata nel 2018 e, successivamente, operare una variazione in diminuzione del 20%, pari alla quota IMU versata, deducibile nel periodo d’imposta 2018.