Bolletta doganale esterometro

Come anticipato in un precedente articolo che analizza diversi casi di compilazione dell’esterometro, le operazioni di importazione e le operazioni di cessione all’esportazione non vanno incluse nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro). Per espressa previsione normativa sono escluse dall’adempimento in commento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse fatture elettroniche. Anche la relazione illustrativa alla legge 205/2017 confermava l’esclusione per le operazioni che hanno formato oggetto di formalità doganali.

Senza fretta è arrivato un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate che chiarisce l’esclusione per tali tipologie di operazioni: si tratta della Risposta n. 130 del 24.04.2019 avente ad oggetto un interpello – ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n.212 – sulla fatturazione elettronica.

Esportazioni e importazioni fuori dall’esterometro

L’interpello analizza il caso della società Alfa, commerciante di autoveicoli, esportatrice di veicoli fuori dall’ambito UE che ha scelto di emettere fatture elettroniche per tali operazioni: l’istante evidenzia che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l’identificativo della bolla doganale, documento quest’ultimo per il rilascio del quale è necessario
avere già emesso la fattura.

L’Agenzia risponde al quesito ricordando che a partire dal 1° gennaio 2019, “[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2”, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Il successivo comma 3-bis stabilisce, invece, che “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, non sussiste l’obbligo di:

  • emettere fattura elettronica con riferimento alle cessioni all’esportazione,
  • effettuare la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali.

Le entrate ricordano, infine, che il contribuente ha comunque la facoltà di emettere fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente, nei modi e nei termini previsti dal provvedimento prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, ossia tramite il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo un codice destinatario convenzionale (XXXXXXX).

In tal caso, per effetto dell’informatizzazione delle procedure doganali non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla
fattura il visto uscire, poiché esso è stato sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita  (Dae), che fornisce un codice Movement Reference Number (MRN).

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