Esterometro e note di variazione: la nota credito TD04

Il caso: nota credito TD04 esterometro. Oggi torniamo ad affrontare il tanto agognato ESTEROMETRO, ossia la comunicazione delle operazioni transfrontaliere. In particolare analizziamo il caso delle note credito TD04 ricevute da un fornitore di beni intracomunitario.

Sei interessato ad altri esempi di compilazione dell’esterometro, clicca qui.

Nota credito TD04 esterometro: casi pratici

Prima di proporre alcuni casi pratici, ricordiamo che le specifiche tecniche dell’esterometro – Specifiche tecniche versione 1.4.1, aggiornate il 29 marzo 2019 – impongono la compilazione del campo “TipoDocumento” come segue: tipologia della forma nella quale è emesso il documento al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata). Per gli acquisti da soggetti residenti in altro Stato dell’Unione Europea (elemento informativo CedentePrestatoreDTR – IdentificativiFiscali – IdFiscaleIVA – IdPaese contenente la sigla di uno degli altri Stati membri dell’UE) il
TipoDocumento potrà assumere esclusivamente i valori
“TD10” e “TD11” per le fatture di acquisto di beni o
servizi, “TD04” e “TD05” per le relative note di credito e di
debito.

Pertanto, le note credito richiedono, in linea generale, il tipo documento “TD04”.

Caso 1)Nota credito ricevuta da fornitore UE senza restituzione del materiale

Ipotizziamo di ricevere una fattura di acquisto di beni da un soggetto UE in data 15 marzo 2019. A seguito di una contestazione, in data 20 aprile 2019 il fornitore emette nota credito a storno totale della fattura di vendita.

In tal caso, il cessionario nazionale deve innanzitutto decidere il corretto trattamento IVA mentre l’esterometro (e l’INTRASTAT) saranno solo una diretta conseguenza. Andiamo con ordine.

Ai fini IVA, qualora la nota credito non comporti la restituzione del materiale (manca la movimentazione del bene dall’Italia al Paese UE del fornitore), il cessionario italiano può registrare la nota credito come fuori campo IVA art. 26 DPR 633/1972. In tal caso, la nota credito non ha rilevanza ai fini IVA e potrebbe non essere registrata sul registro IVA (registrazione solo in contabilità generale): se l’operazione è stata registrata solo in contabilità generale, la stessa non deve essere riepilogata nell’esterometro né, tanto meno, nell’INTRASTAT.

Ti segnaliamo il seguente articolo: PROVA DI CONSEGNA DEI BENI IN UE DAL 2020!!

Si ricorda, infatti, che l’esterometro richiede l’inserimento delle sole fatture registrate ai fini delle liquidazione dell’IVA. Pertanto, diverso è il caso in cui il cessionario registri sul registro IVA la nota credito fuori campo art. 26 DPR 633/1972: in tal caso la nota credito DEVE essere riepilogata nell’esterometro, con:

  • tipo documento TD04 – Nota credito,
  • Natura operazione N2 (N2.1 dal 1° gennaio 2021)

Per completezza si segnala che ai fini Intrastat, invece, se non c’è stata la movimentazione del bene e l’operazione non ha assunto rilevanza ai fini IVA in quanto f.c. art. 26, la nota credito non deve essere riepilogata come rettifica degli INTRA di marzo (sia che la nota credito f.c. art. 26 sia registrata solo in co.ge che sul registro IVA).

Vuoi approfondire le operazioni intracomunitarie? Ti consigliamo il seguente articolo.

Nonostante non ci sia stata la restituzione della merce, il cessionario italiano potrebbe scegliere di dar comunque rilevanza IVA alla nota di variazione ricevuta dal fornitore comunitario: in tale circostanza la nota credito viene registrata in reverse charge, ovvero applicando l’IVA sia nel registro vendite che in quello degli acquisti, con medesimo trattamento dell’acquisto (con segno meno, stornando l’acquisto di marzo). In tal caso, l’esterometro andrà compilato come segue:

  • tipo documento TD04
  • natura operazione N6 (ATTENZIONE!! La natura operazione non va più riportata dal 1° gennaio 2021 – codice non più valido)
  • imponibile e imposta (dal 1° gennaio 2021 si indicano solo imponibile ed imposta)

N.B: L’aver scelto di dar rilevanza ai fini IVA alla nota di variazione comporta l’onere di rettificare il modello INTRA di riferimento (nel nostro esempio marzo).

Caso 2) – Nota credito ricevuta da fornitore UE con restituzione del materiale. In tal caso, ai fini IVA valgono le condizione sopra esposte (nota credito registrata come fuori campo IVA articolo 26 DPR 633/1972 o applicando l’inversione contabile) mentre ai fini INTRASTAT la rettifica sempre sempre necessaria, anche se il cessionario sceglie la registrazione come f.c. art. 26, in quanto c’è stata la restituzione del bene al fornitore (movimentazione della merce dall’Italia ad altro Stato membro).

Ai fini dell’esterometro, invece, valgono sempre le medesime ipotesi di compilazione descritte in precedenza.

 

Lascia un tuo commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.