Liquidazione periodica iva 2019: ultimi controlli prima dell’invio

Entro il 31 maggio 2019 occorre trasmettere il modello LIPE riferito al primo trimestre 2019. Tutti i soggetti passivi Iva devono presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA riferita ai dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sono esonerati dalla presentazione del modello LIPE i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322). Il modello deve essere presentato, in linea generale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Pertanto, entro il 31 maggio 2019 occorre trasmettere i dati delle liquidazioni IVA del trimestre gen-mar 2019.

Fanno eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre che deve essere presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre, presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

N.B: Quando il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

QUALI DATI TRASMETTERE?

Innanzitutto ricordiamo che i contribuenti con liquidazione IVA mensile dovranno compilare tre quadri VP riepilogativi dei primi tre mesi del 2019.

LE  OPERAZIONI ATTIVE

Nel rigo VP2 “Totale operazioni attive (al netto dell’IVA)” occorre indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis. Vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

Si evidenzia, inoltre, che nel rigo VP2 devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis (se sei interessato ad approfondire le operazioni intra-UE, clicca qui).

Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario. Trattasi, ad esempio, delle operazioni attive per le quali trova applicazione il reverse charge (ad esempio, fattura attiva dell’impresa di pulizie effettuata su immobili, cessioni di rottame, pallet usati, etc.).

LE OPERAZIONI PASSIVE

Nel Rigo VP3Totale operazioni passive – occorre indicare l’ammontare complessivo degli acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni relative a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Nel rigo in commento vanno compresi, inoltre, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile. Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui
all’articolo 42, comma 1, del DL 331/1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond), nonché quelli di cui all’articolo 40, comma 2, del DL 331/1993, ossia la triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente (se sei interessato ad approfondire le triangolazioni IVA ti consigliamo il seguente ebook).

Come indicare nel modello LIPE l’IVA relativa alle operazioni passive in reverse charge?

L’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari di beni e servizi e articolo 17, commi 2, 5, 6 e 7, reverse charge in edilizia), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa da parte del cessionario, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5. L’imponibile andrà indicato SOLO nel rigo VP3.

Per chi emette le fatture senza IVA, invece, occorre indicare solo l’imponibile nel rigo VP2.

Indicazione del credito precedente

Il credito relativo alla liquidazione del periodo risulta nel rigo VP14, colonna 2 “IVA a credito” e nel periodo successivo viene riportato nel rigo VP8 “Credito periodo precedente”.

Nel rigo VP9, invece, occorre indicare l’eventuale “Credito dell’anno precedente”. Così, ad esempio, nel mese di gennaio 2019 occorre indicare in VP9 l’eventuale credito dell’anno 2018. 

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