Quando pensavamo di aver digerito le novità della fatturazione elettronica, introdotte dal 1° gennaio 2019, ecco che arrivano altre novità con decorrenza dal 1° luglio 2019. Ma si tratta realmente di modifiche che stravolgono quanto già facevamo da inizio anno? Analizziamo le novità operative dal 1° luglio 2019 e gli impatti che avranno per chi emette fatture differite.
Le novità dal 1° luglio 2019
Le principali novità ai fini della fatturazione elettronica possono essere così riepilogate:
- obbligo di esposizione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura (sia per le fatture differite che per le fatture immediate), salvo il caso in cui data di effettuazione e data emissione fattura coincidano;
- possibilità di trasmette la fattura allo SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (SOLO per le fatture immediate);
- fine della moratoria delle sanzioni per le tardive trasmissioni delle fatture (solo per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).
Con riferimento al primo punto, ossia l’obbligo di esporre in fattura (nel file xml) la data di effettuazione dell’operazione, occorre fare una dovuta premessa.
L’effettuazione dell’operazione è dettata dall‘articolo 6 del DPR 633/1972 che prevede, in sintesi, determinati momenti per cui la normativa IVA considera un’operazione “effettuata”, distinti a seconda che trattasi di cessioni di beni o prestazioni di servizi:
- CESSIONI DI BENI = CONSEGNA O SPEDIZIONE
- PRESTAZIONI DI SERVIZI = EMISSIONE FATTURA O PAGAMENTO (Se precedente)
- CESSIONE DI BENI CON EFFETTI TRASLATIVI POSTICIPATI = MOMENTO IN CUI SI VERIFICANO LE CONDIZIONI (ad esempio, collaudo, SAL, etc.) e comunque entro 1 anno
Caso pratico
In altri termini, se cedo dei beni il 2 e il 10 luglio allo stesso soggetto, e voglio emettere un’unica fattura (emissione fattura = trasmissione allo SdI) il 31 luglio (fattura differita) ho l’obbligo di riportare in fattura la data di consegna/spedizione. A questo punto ho 2 alternative:
- Emetto la fattura differita riportando nel campo “data fattura“, ad esempio il 31 luglio, e nel corpo della fattura riporto numero e data dei ddt di consegna (nel nostro esempio, ddt 100 del 02 luglio 2019 e ddt 120 del 10 luglio 2019). In questo modo mi sono avvalso della fatturazione differita (articolo 21, DPR 633/1972) ed ho fornito la data di effettuazione dell’operazione in fattura (consegne/spedizione dei beni);
- La circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 propone una gestione alternativa, ossia riportare nel campo “data fattura” del file xml la data dell’ultima operazione effettuata (ultima consegna, 10 luglio 2019) trasmettendo la fattura differita entro i termini previsti, ad esempio, il 31 luglio 2019.
Le 2 ipotesi SONO ALTERNATIVE e ENTRAMBE VALIDE.
Entro quando posso emettere una fattura differita?
L’articolo 21, comma 4, lettera a) prevede quanto segue:
“a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
A norma dell’articolo 21 del DPR 633/1972, pertanto, si può emettere una fattura differita riferita ad operazioni effettuate nel mese X, entro il 15 del mese X+1.
Quindi, riprendendo il nostro esempio, avremmo potuto emettere (trasmettere allo SdI) la nostra fattura differita entro il 15 agosto, riportando nel campo “data fattura” il 31 luglio (ipotesi 1) o il 10 luglio (ipotesi 2). In entrambi casi, l’operazione entra nella liquidazione dell’IVA di luglio, in quanto trattasi di operazioni effettuate a luglio.