Pronti alla vacanze? Ultime trasmissioni allo SdI e poi tutti al mare? Non così semplice, perché l’Agenzia delle entrate ha pensato bene di pubblicare un aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica il 30 luglio 2019 (versione 1.5 del 30.07.2019).
Nuovi controlli sul file xml dal 30 luglio 2019
Con il citato aggiornamento delle specifiche tecniche si segnala l’introduzione di nuovi controlli per:
- verificare il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313)
- verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324)
Qui il controllo è più insidioso perché, ci segnalano diversi clienti che, in occasione dell’invio il file xml viene scartato dallo SdI. Da quanto ci risulta potrebbe capitare quanto segue: il nostro cliente, registrato in anagrafica nel gestionale aziendale con partita IVA e codice fiscale identici, in realtà ha il codice fiscale diverso dalla partita IVA (magari da anni, e noi lo scopriamo il 30 luglio, grazie a questo nuovo controllo).
In questo caso, i dati risultanti in anagrafe tributaria non coincidono con quello da noi trasmessi, con riferimento ai dati del cessionario/committente nel file xml. Tale controllo, a nostro avviso può anche essere utile per fare “pulizia” nelle anagrafiche ma introdurlo in prossimità delle chiusure estive non un’idea delle più brillanti, soprattutto perché trattasi di controllo che comporta lo scarto del file.
A questo punto, non resta che contattare in fretta e furia il cliente per chiedere conferma della correttezza dei dati (CF e P.IVA) da noi in possesso, con buona pace di chi pensava di andare in ferie senza pensieri…
- verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il
cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326)
Si segnala, sempre in ambito di Gruppo IVA che, la corretta indicazione della partita IVA del cessionario o committente, rientra tra i requisiti richiesti dall’articolo 21, comma 2, lettera f) del d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini della regolarità della fattura (risoluzione n. 72/E del 1° agosto 2019).
- verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323)
- verificare che l’indirizzo PEC indicato nel campo PECDestinatario non
corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330)
Nella speranza che riusciate a superare le insidie degli ultimi controlli sopra riepilogati, la redazione di ToolStudio vi augura delle splendide vacanze!!
Gli aggiornamenti riprenderanno dal mese di settembre.