Fattura elettronica prestazioni di servizi: ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

Siamo a settembre 2019, eppure, restano molti dubbi sulle date delle fatture elettroniche. Nel presente approfondimento tratteremo la fatturazione delle prestazioni di servizi in ambito nazionale (IT fattura un servizio a IT1).

La risposta n. 389 fornita il 24 settembre 2019 dall’Agenzia delle entrate fa proprio al caso nostro!!

In che modo? Andiamo con ordine.

Regola ai fini IVA dei servizi

Ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972 le prestazioni di servizio si considerano rese al momento del pagamento del corrispettivo o, solo se precedente, al momento dell’emissione della fattura. Questo vuol dire, in altri termini, che fino a quando non incasso il corrispettivo, non ho alcun obbligo di fatturare, ossia di emettere la fattura (un tempo cartacea, oggi elettronica). Chiaramente ho tutto l’interesse ad emetterla perché nella prassi finché non fatturo non decorrono i termini di pagamento del corrispettivo pattuito. Pertanto, è importante ricordarsi che, in caso di servizi (lavorazioni, trasformazioni, etc.) la data del ddt di consegna non assuma ALCUNA importanza ai fini della fatturazione.

Estratto articolo 6, DPR 633/1972: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

Il caso affrontato dall’Agenzia con la risposta n. 389

Fattispecie: L’istante esegue lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente che, a lavorazione effettuata, viene riconsegnato mediante l’emissione di D.D.T. con causale “reso lavorato”.

Per la documentazione delle prestazioni effettuate nei confronti del medesimo cliente, alla fine di ciascun mese l’istante emette fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

Visto l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto IVA – lettera introdotta, con effetto dal 1° luglio 2019, dall’articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – il quale prevede, tra le indicazioni che tutte le fatture devono necessariamente recare, la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura, l’istante pone il dubbio di come dover attuare tale disposto.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 14/E del 2019 l’Agenzia aveva ribadito che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, alla luce del funzionamento del Sistema di Interscambio (SdI), il quale attesta data e ora di avvenuta trasmissione del documento, è stato chiarito che “è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

In tale eventualità, peraltro, la circolare n. 14/E ha specificato che è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”. Trattasi, come espressamente precisato, di una “possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, dovendo rispettare il disposto dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto IVA, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

Tanto premesso, con riferimento al caso prospettato (prestazione di servizi), volendo proporre un esempio, si ha quindi:

  • 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
  • 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
  • 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;

30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi.

La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019).

Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento.

Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019).

Importanti conclusioni

L’Agenzia sta sottolineando un cosa molto importante: per i servizi, in assenza del pagamento (che determina effettuazione dell’operazione) conta la data della fattura.

Se il prestatore emette una fattura riferita a lavorazioni (o servizi in genere) non ancora pagati, tale fattura sarà SEMPRE una fattura IMMEDIATA, da trasmettere entro 12 giorni dalla data fattura (data effettuazione operazione).

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