indicatori crisi d’impresa pubblicati dal cndcec

Dopo tanta attesa ecco la pubblicazione online degli indicatori della crisi di impresa!!

Ricordiamo che l’articolo 13, comma 2 del Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa – D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – assegna al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell’allerta, introdotto nell’ordinamento con la legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.

In particolare, la norma dispone quanto segue:
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni”.
Gli indici elaborati vanno successivamente approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono inoltre indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.
Il sistema dell’allerta pone le sue basi – in ottemperanza alla Direttiva UE n. 2019/1023 – sugli obblighi di segnalazione “posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione” (articolo 12, comma 1).

Il documento in bozza dell’Ordine reca nella prima parte, sottoposta all’approvazione del Mise, gli indici di cui al comma 2 dell’art. 13 del codice della crisi d’impresa e fornisce, nella sua seconda parte (non sottoposta alla approvazione del Mise), indicazioni operative per il loro calcolo ed il loro utilizzo ai fini dell’individuazione dei fondati indizi di crisi che l’organo di controllo societario, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’organo amministrativo ai sensi dell’art. 14 del citato codice.

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