Rieccoci con le scadenze della Certificazione Unica 2020!
Entro lunedì 9 marzo 2020 occorre trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai compensi pagati nel 2019, assoggettati a ritenuta e non assoggettati a ritenuta perché rientranti in regimi agevolati.
Una copia delle certificazioni, in forma sintetica, deve anche essere consegnata ai percepenti entro il 31 marzo.
!!ATTENZIONE!! A seguito dell’emergenza del coronavirus il Governo ha approvato un decreto legge per l’emergenza economica-sanitaria (nella notte del 29 febbraio) che sposta alcune scadenze fiscali (su base nazionale, non solo per le zone rosse): tra queste, segnaliamo lo slittamento al 31 marzo del termine per la trasmissione telematica della CU2020 all’Agenzia delle entrate.
La trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente
redditi non dichiaratili mediante la dichiarazione dei redditi
precompilata può essere effettuate anche oltre il suddetto termine, purché
avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta – modello 770 – ossia entro il 31 ottobre 2020.
Analizziamo le regole di compilazione delle certificazioni relative ai compensi erogati nel 2019 ai lavoratori autonomi che adottano il regime forfettario.
CU2020 e regime forfetario
Con riferimento alla compilazione della CU2020, le istruzioni alla compilazione prevedono quanto segue: relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014, deve essere riportato nel punto 4 – Ammontare lordo corrisposto – l’intero importo corrisposto al percipiente. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.
Novità 2020 – compilazione casella 6
Da quest’anno la casella 6 accoglie i seguenti codici:
1 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
5 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero fino al 29 aprile 2019 e che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016;
6 – nel caso di Assegni di servizio civile universale di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;
7 – nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
8 – nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
9 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 1, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
10 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
11 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Con riferimento al soggetto forfettario, occorre fare attenzione all’utilizzo dei codici 7 e 8 (fino allo scorso anno esisteva solo il codice 7).
Le somme relative al compenso del soggetto forfetario vanno riportate esponendo il codice 7 nella colonna 6 mentre in presenza di importi che non costituiscono reddito (ad esempio, i bolli o le somme anticipate in nome e per conto – articolo 15 DPR 633/1972) sarà necessario compilare la colonna 6 con il codice 8.
In sintesi, se il forfettario oltre al compenso (esposto con il codice 7) addebita anche il bollo sarebbe necessario compilare 2 pagine della Certificazione Unica, per distinguere tali voci che non costituiscono reddito per il percipiente (da esporre con il codice 8).
Proponiamo, infine, un esempio di compilazione “semplice”, relativo alla CU2020 di un soggetto forfetario che percepisce 1.100 euro nel corso del 2019.