Proroga versamenti 16 aprile e 16 maggio 2020

Il Decreto Liquidità – DL 23 dell’8 aprile 2020 – ha introdotto diverse misure volte ad aiutare professionisti ed imprese ad uscire dall’emergenza sanitaria del COVID-19.

Tralasciamo, in questa sede, commenti ed opinioni circa l’entità degli interventi e cogliamo il beneamato bicchiere mezzo pieno delle misure, analizzando le misure legate alla sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Sospensione dei versamenti in scadenza il 16 aprile 2020

Le imprese e professionisti con ricavi 2019 inferiori a 50 milioni di euro, possono usufruire della sospensione per il mese di aprile (o di maggio) se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivinel mese di marzo (o aprile) 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di marzo (o aprile) 2019.

In altri termini, per i contribuenti mensili con ricavi 2019 under 50 Milioni, i versamenti in scadenza il 16 aprile 2020 possono esser sospesi, a condizione che il fatturato di marzo 2020 sia inferiore di oltre il 33% rispetto al fatturato di marzo 2019.

Allo stesso modo, i versamenti in scadenza 16 maggio 2020 potranno esser sospesi, a condizione che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore di oltre il 33% rispetto al fatturato di aprile 2019.

In tal caso, i versamenti sospesi sono:

  • ritenute alla fonte per dipendenti e assimilati (di cui agli articoli 23 e 24, DPR 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • IVA.

Restano escluse, pertanto, le ritenute da lavoro autonomo (cod. tributo 1040) che dovranno comunque essere regolarmente versate entro il 16 aprile 2020 (o il 16 maggio 2020).

Per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni la diminuzione del fatturato nei due mesi considerati deve essere almeno del 50%.

Quando pagare i versamenti sospesi?

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, oppure in 5 quote costanti mensili a partire dal 30 giugno 2020.

Sospensione adempimenti tributari

Il Decreto Cura Italia – DL 18 del 17 marzo 2020 – ha introdotto una proroga generalizzata degli adempimenti tributari. Nella tabella seguente si riportano i principali adempimenti, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, che rientrano nella sospensione in argomento.

Adempimento scadenza proroga
esterometro 30 aprile 30 giugno
dichiarazione annuale Iva 30 aprile 30 giugno
Lipe 1° trimestre 2020 31 maggio 30 giugno
Trasmissione CU 2020 31 marzo 30 aprile

Resta inteso che i contribuenti possono comunque regolarmente rispettare le scadenze ordinarie degli adempimenti (onde evitare il sovrapporsi di troppe scadenze a giugno).

Proroga dei versamenti del 20 marzo 2020

Si segnala, infine, una moratoria (tutt’altro che tempestiva) introdotta dal DL Liquidità per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 e già prorogati al 20 marzo 2020 per la generalità delle imprese (salvo quelle con fatturato 2019 under 2 Milioni di euro ed altri specifici settori di attività, così come previsto dall’articolo 60 del Cura Italia).

Le imprese che dovevano versare i tributi erariali entro il 20 marzo 2020 possono versare entro il 16 aprile 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Sicuramente una piccola boccata di ossigeno per le imprese in difficoltà, peccato che saranno in pochi a beneficiarne, visto che tale sanatoria è stata ufficializzata solo l’8 aprile 2020.

 

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