Le imprese che si apprestano a chiudere i bilanci 2019 devono porre attenzione, come sempre, anche ai fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.
L’articolo 7 del DL 23/2020 – Decreto liquidità – ha introdotto la possibilità di non tener conto della continuità aziendale – principio cardine della redazione del bilancio (articolo 2423-bis del Codice Civile) – per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 a condizione che la stessa sussista nell’esercizio 2019.
Viene pertanto prevista, per disposizione normativa, l’irrilevanza della continuità aziendale nel periodo d’imposta 2020 al fine di sterilizzare gli effetti delle chiusure forzate delle attività aziendale e professionali che daranno un impatto negativo su tutti i bilanci 2020.
Se la continuità è verificata negli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020, ossia prima dell’avvio della fase emergenziale derivante dalla diffusione del coronavirus, tale principio di redazione del bilancio viene derogato per il solo esercizio 2020.
L’importanza della continuità aziendale
Abbiamo chiarito che il decreto liquidità ha voluto sterilizzare gli effetti del COVID-19 sulla continuità aziendale anche perché, nell’esercizio in corso, gli effetti economici e finanziari saranno devastanti.
Ricordiamo che, in base all’articolo 2086 c.c. l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Con il termine “continuità aziendale” s’intende la capacità dell’impresa di garantire, appunto, continuità nei successivi 12 mesi.
L’articolo 14 del codice della crisi d’impresa, invece, obbliga gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, a verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente che l’assetto organizzativo dell’impresa risulti adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sarà il prevedibile andamento della gestione. Gli organi di controllo sono anche chiamati a segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
La segnalazione dell’organo di controllo avviene in forma scritta e dev’essere motivata: entro 30 giorni l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
Nel caso in cui la risposta da parte dell’organo amministrativo sia inadeguata od omessa, senza l’adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, scatta l’obbligo di segnalazione all’OCRI. (l’obbligo di segnalazione all’OCRI, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021).
Ricordiamo che con il termine OCRI – Organismi di composizione della crisi d’impresa –si fa riferimento agli organismi istituiti presso le Camere di commercio ed a cui viene affidato il compito di gestire i procedimenti di allerta e assistere gli imprenditori nei procedimenti di composizione assistita della crisi.
Informativa nei bilanci 2019 e continuità aziendale
In base a quanto detto fin qui, diventa di fondamentale importanza segnalare nel bilancio 2019 l’esistenza della continuità aziendale.
Occorre, pertanto, porre l’accento sulla valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale dandone evidenza nella Nota Integrativa e nella relazione sulla gestione.
Gli effetti derivanti dal COVID-19 pertanto non hanno impatto sugli schemi di bilancio, ma solo sull’informativa.
L’informativa in Nota Integrativa deve recepire la natura, l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dell’evento, ai sensi dell’articolo 2427 22-quater c.c.
Dalla relazione sulla gestione devono risultare i fattori di rischio ed incertezza, nonché l’evoluzione prevedibile della gestione, ai sensi dell’articolo 2428 c.c.
Le regole sull’informativa in nota integrativa valgono anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, ai sensi degli artt. 2435-bis c.c. e art. 2435-ter c.c.
Occorre utilizzare, pertanto, i dati previsionali sui principali indicatori di performance per il bilancio, dandone informazione in Nota Integrativa.
Il revisore dovrà comunque verificare se l’informativa è stata o meno adeguata, dandone evidenza, ad es. come segue: “Abbiamo verificato, alla luce di tale analisi, l’informativa di bilancio con particolare riferimento alla continuità aziendale, in relazione alla quale non vengono evidenziate situazioni d’incertezza”.