Mascherine, DPI e disinfettanti senza IVA fino al 31 dicembre 2020

Ormai tutti ci siamo abituati a girare con la mascherine e ad utilizzare i dispositivi per la protezione individuale (DPI) per contrastare la diffusione del COVID-19.

L’articolo 124 del decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto, fino a fine 2020, l‘esenzione IVA per i seguenti beni.

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
    nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
    mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
    chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Come emettere la fattura elettronica di vendita?

La norma, come spesso capita, è parecchio criptica. La stessa dispone quanto segue:

Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con
diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.

Si tratta, pertanto, di un’esenzione dell’imposta oggettiva, non soggettiva. A prescindere dal cliente (privato, azienda, etc.) la fattura di vendita sarà senza imposta.

La norma parla di una generica esenzione, pertanto, in assenza di ulteriori chiarimenti, si consiglia di emettere la fattura come esente IVA – Natura operazione N4, inserendo “ai sensi dell’articolo 124 del DL 19 maggio 2020, n. 34“, attenendosi al tenore letterale della disposizione.

Unica ipotesi di esenzione prevista dal Decreto IVA D.P.R. 633/1972 è l’articolo 10 che, ad oggi, risulta invariato. Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali si consiglia di emettere la fattura elettronica come sopra riportato, per distinguere tali operazioni da quelle esenti ex. art. 10 in sede di dichiarazione annuale IVA 2021.

Resta ferma la detrazione IVA sull’acquisto per le aziende che hanno acquistato i suddetti beni ante modifiche introdotte dal DL Rilancio.

IVA al 5% dal 1° gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021 l’IVA sui prodotti sopra elencati passa al 5%.

Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede le ipotesi di IVA con aliquota al 5%, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente “1-ter.1.”, per ricomprendere le ipotesi dei beni sopra elencati, con decorrenza 2021.

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