Istituito il codice tributo per utilizzare in compensazione uno dei nuovi crediti d’imposta introdotti dal DL Rilancio.
Si tratta del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (bonus affitti).
Ricordiamo che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (di seguito, Decreto rilancio) è stato previsto, con l’articolo 28 che
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla 19 maggio 2020,
- spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento
dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo - destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
- o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Ambito soggettivo
L’ambito soggettivo ricomprende gli esercenti attività d’impresa, arte o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Ossia:
- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del
TUIR; - stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
- delle persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3,
lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito
di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR; - i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
I commi 3 e 4 prevedono altresì l’inclusione nel predetto ambito dei
seguenti soggetti con alcune precisazioni:
a) le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il
“canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”).
L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non
prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del
credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale in relazione ai canoni:
- di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo
destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e
professionale dell’attività di lavoro autonomo (credito d’imposta spettante al 60%); - dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda,
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di
lavoro autonomo (credito d’imposta al 30%).
Requisiti
Aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione:
- per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero,
- per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ).
Utilizzo del credito
- in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241; - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
o, in alternativa può essere ceduto:
- al locatore o al concedente;
- ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per quanto concerne l’utilizzo diretto da parte dei soggetti che possiedono i
requisiti per fruire del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, la compensazione mediante modello F24 deve avvenire, come espressamente indicato dalla norma, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui
trattasi, occorre:
- presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
- con il codice tributo 6920 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è
riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.