La legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 del decreto liquidità (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) ha confermato la proroga al 30 giugno 2020 per i certificati previsti dall’articolo 17 -bis , comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. DURF) emessi entro il 29 febbraio 2020.
Ritenute fiscali e responsabilità solidale negli appalti
L’articolo 17 -bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici
- comunichino al committente, allegando la relativa certificazione,
- la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con
gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta
cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo
triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo
non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi
risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o
avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte
sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute
e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro,
per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti
pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme
oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Proroga confermata dalla conversione del DL Liquidità
Anche in sede di conversione in legge del decreto liquidità viene confermato quanto segue:
- i DURF emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al
30 giugno 2020.