contributo fondo perduto agenzia entrate: guida alla compilazione

Da lunedì 15 giugno 2020 è possibile presentare la domanda per accedere al contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del DL Rilancio 2020.

Esso consiste in una somma di denaro destinata ad una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

A chi spetta il contributo

Il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano

  • attività d’impresa
  • di lavoro autonomo o
  • che sono titolari di reddito agrario.

Il contributo spettante è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

Con provvedimento del 10 giugno 2020 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati definiti i contenuti e le modalità di presentazione dell’apposita istanza telematica per accedere al contributo.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti di seguito elencati.

PRIMO REQUISITO: Conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.

SECONDO REQUISITO: Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di
    tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi, così come definita dall’articolo 6 del D.P.R. 633/1972.

Pertanto, andranno considerate le fatture con data
ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti
    ad annotazione
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

In contributo a fondo perduto non spetta invece:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

La misura del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore

  • a 1.000 euro per le persone fisiche e
  • a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Per una guida dettagliata fornita dall’Agenzia delle entrate clicca qui.

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