Credito imposta sanificazione cosa rientra

L’articolo 125 del DL Rilancio riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta pari al

  • 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020
  • per un massimo di 60.000 euro,
  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
  • nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In altri termini trattasi di un’agevolazione volta a favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Viene dunque abrogato il credito d’imposta per la sanificazione precedentemente disciplinato dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18/2020 (Cura Italia) e successivamente modificato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 23/2020 (Liquidità).

La copertura finanziaria dell’intervento per il 2020 è di 200 Milioni di euro.

Spese agevolabili

L’articolo 125, comma 2 indica le spese che rientrano nel bonus in argomento, vale a dire i costi di:

  1. sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l ‘attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al numero 2) quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ad esso non si applicano i limiti posti dal legislatore all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui alla legge n. 388/2000 (700.000 euro per le compensazioni esterne annuali, elevati a 1 milione per il 2020) e quello di cui alla legge n. 244/2007 (250.000 euro per i crediti da quadro RU).

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Cosa manca?

Si attende un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che vada a stabilire criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta; tale provvedimento dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio.

 

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