L’articolo 125 del DL Rilancio riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta pari al
- 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020
- per un massimo di 60.000 euro,
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
- nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
In altri termini trattasi di un’agevolazione volta a favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Viene dunque abrogato il credito d’imposta per la sanificazione precedentemente disciplinato dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18/2020 (Cura Italia) e successivamente modificato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 23/2020 (Liquidità).
La copertura finanziaria dell’intervento per il 2020 è di 200 Milioni di euro.
Spese agevolabili
L’articolo 125, comma 2 indica le spese che rientrano nel bonus in argomento, vale a dire i costi di:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l ‘attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al numero 2) quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ad esso non si applicano i limiti posti dal legislatore all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui alla legge n. 388/2000 (700.000 euro per le compensazioni esterne annuali, elevati a 1 milione per il 2020) e quello di cui alla legge n. 244/2007 (250.000 euro per i crediti da quadro RU).
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Cosa manca?
Si attende un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che vada a stabilire criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta; tale provvedimento dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio.