industria 4.0 credito d’imposta e sabatini 2020: diciture obbligatorie in fattura

Vuoi effettuare un investimento in un bene materiale o immateriale rientrante nel piano industria 4.0? Vuoi beneficiare del nuovo credito d’imposta e della sabatini? Attenzione alla dicitura in fattura che, seppur meramente adempimento formale, fa decadere le 2 agevolazioni.

Credito d’imposta 2020 al 40%, 15% o 6% – riepilogo

Credito d’imposta al 40%: Gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati – c.d. investimenti 4.0 – di cui all’allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono beneficiare di un credito d’imposta nella misura del

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 – di cui all’allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del

  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Con riferimenti ai beni immateriali, si segnalano che possono beneficiare del credito d’imposta al 15% SOLO quelli riportati nell’allegato B sopra citato. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile, di competenza dell’esercizio 2020.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A – beni materiali strumentali NON 4.0 – è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del

  • 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le quote QUI riepilogate, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Il credito d’imposta industria 4.0 (a prescindere dalla percentuale spettante) e la sabatini sono misure tra la loro cumulabili in quanto spettano con logiche e modalità di erogazione distinte.

!!Aggiornamento 13 gennaio 2021!! NEWS: pubblicati i codici tributo per gli investimenti in beni materiali effettuati nel 2020

Nuova Sabatini – le diciture in fattura o nel bonifico

Ai fini della sabatini, è necessario che il fornitore riporti nella fattura elettronica o cartacea (acquisti dall’estero o regime forfetario) la seguente dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69″.

Con specifico riferimento all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle le seguenti modalità:

  • inserendo nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura sopra descritta;
  • inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  • qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento (FAQ 10.15 sito Mise).

Dal 2 luglio 2021 riapre la Nuova Sabatini con nuovi fondi per 600 milioni di euro. QUI trovi un approfondimento.

Si ricorda, infine, che la fattura trovata sprovvista di tale dicitura nel corso dei controlli e delle verifiche, come previsti dalla normativa di riferimento, non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

Devi presentare la Sabatini? Possiamo supportarti nella presentazione della domanda, basta compilare il seguente modulo di contatto.

industria 4.0 credito d’imposta – le diciture obbligatorie in fattura

Dal 2020, anche ai fini dell’agevolazione fiscale (utilizzo del credito d’imposta al 40%, 15% o 6%) è necessario richiedere al proprio fornitore di esporre una particolare dicitura in fattura, pena la decadenza dell’agevolazione.

Il comma 195 della legge n. 160/2019 dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194“.

Pertanto, chi intende beneficiare dei crediti d’imposta 2020 (beni 4.0 e NON), dovrà richiedere al proprio fornitore di indicare nella fattura elettronica la seguente dicitura “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160/2019″.

NUOVE ALIQUOTE E NUOVI BENI AGEVOLATI PER IL CREDITO D’IMPOSTA 2021

Per gli investimenti effettuati nel 2021 (sia per i beni 4.0 che NON) occorre riportare una diversa dicitura, del tipo “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020“.

Come correggere la fattura elettronica senza dicitura obbligatoria

Nel caso della fattura elettronica, qualora le predette diciture non siano state apposte secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

Il fornitore non vuole stornarvi la fattura elettronica?

Il beneficiario, in alternativa, può:

  • stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata in formato elettronico;
  • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare
    insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. In presenza di una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro
    documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessainviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione (risposte 438 e 439 del 5 ottobre 2020, pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate).

Sei interessato alla perizia asseverata per i beni (materiali o immateriali) 4.0?  Compila il seguente modulo di contatto.

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