Termine invio fattura elettronica: data fattura 2020, nuovo tracciato 2021 e natura operazione

Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore il nuovo tracciato della fattura elettronica – versione 1.6.1. Attenzione al campo natura operazione, data fattura e ai termini di invio del file xml al Sistema di Interscambio, in particolare per le operazioni di dicembre 2020.

Ma andiamo con ordine.

Neanche il tempo di abituarci al tracciato xml della fattura elettronica, obbligatoria in Italia dal 1° gennaio 2019 per le operazioni in ambito B2B, che il legislatore sceglie di rimetter mano alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. A ben vedere l’aggiornamento del tracciato, a parere di scrive, è condivisibile: alcuni campi presenti nell’attuale versione del tracciato xml sono troppo generici.

Basti pensare al campo “NaturaOperazione“: un esempio su tutti è il codice N3 – Non imponibile, codifica in vigore fino al 31 dicembre 2020, che non fornisce elementi sufficienti a distinguere la tipologia di operazione fatturata.

Per questo motivo con la versione 1.6.1 delle specifiche tecniche sono stati introdotti dei sottocodici di dettaglio per distinguere l’operazione in argomento. La versione 1.6.1 entra in vigore

  • obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021
  • su base volontaria già dal 1° ottobre 2020.

Tornando al codice Natura operazione avremo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le seguenti voci di dettaglio:

  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Attenzione: Il codice “padre” N3 – operazione non imponibile non è più valido dal 1° Gennaio 2021, perciò è opportuno iniziare a prendere confidenza con i nuovi sotto codici natura operazione.

Termini di invio al Sistema di Interscambio

Come noto la fattura elettronica per essere emessa deve esser trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle entrate. Il file xml della fattura elettronica può essere trasmesso allo SdI entro:

  • 12 giorni dell’effettuazione dell’operazione (fattura immediata);
  • il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (fattura differita).

La norma di riferimento è l’articolo 21 del DPR 633/1972.

Pertanto il campo “Data” del file xml della fattura elettronica assume un ruolo diverso da un tempo, in quanto a prescindere del valore indicato diventa rilevante la data di trasmissione allo SdI ai fini della corretta emissione del documento nei termini (fattura emessa = fattura trasmessa allo SdI).

Si ricorda che la data di effettuazione dell’operazione, dettata dall’articolo 6 del DPR 633/1972, deve essere riportata nel file xml della fattura elettronica: tale informazione può coincidere con il campo “data” per le fatture elettroniche immediate oppure può esser fornita riportando le date e nn. dei DDT per le fatture differite riepilogative di più consegne (Qui trovate un altro articolo, con precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate).

Riepilogato quanto sopra, vien da chiedersi cosa succede con il passaggio dalle specifiche tecniche vers. 1.5 (in vigore fino al 31.12.2020) a quelle vers. 1.6.1 (in vigore da gennaio 2021) per le operazioni di fine 2020, ossia trasmesse a cavallo d’anno.

Nuove specifiche tecniche fattura elettronica 2021 e operazioni di fine 2020

L’Agenzia delle entrate interviene tempestivamente sull’argomento, affrontando il quesito per tempo con la FAQ 149 pubblicata il 15 ottobre 2020 sul proprio sito istituzionale.

FAQ n.149 pubblicata il 15 ottobre 2020

nuovo tracciato xml – termini invio e data operazione

Domanda
Se trasmetto a SdI, dopo il 31 dicembre 2020, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con il tracciato vecchio e inserisco nel campo data del documento una data antecedente il 1°gennaio 2021 il file viene scartato?

Risposta
No, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.

La risposta delle Entrate non deve confondere: lo SdI verifica il campo “Data” del file xml non ai fini del controllo della data di emissione della fattura (nei termini o meno), ma semplicemente ai fini dell’utilizzo della versione precedente (1.5) o nuova (1.6.1) del tracciato.

Le fattura che riportano nel campo “data” del file xml un valore fino al 31.12.2020 possono esser generate e trasmesse in base alle specifiche tecniche versione 1.5, mentre le fatture con il campo “data 2021 devono obbligatoriamente esser generate e trasmesse con la versione 1.6, pena lo scarto della fornitura.

Pertanto, le fatture di dicembre 2020 (ad es. con data 31.12.2020 nel file xml) possono essere trasmesse entro il primi giorni di gennaio 2021 (sia fatture immediate che fatture differite) utilizzando, indifferentemente:

  • le specifiche tecniche versione 1.5 (in vigore fino al 31.12.2020) oppure
  • le specifiche tecniche versione 1.6 (in vigore facoltativamente già da fine 2020 ed obbligatorie dall’1.1.2021).

Dubbi sulle fatture elettroniche emesse/ricevute a cavallo d’anno? Qui trovate un approfondimento.

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Se siete interessati ad un manuale pratico, vi proponiamo la seguente guida.

 

 

 

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