I dati relativi all’esterometro del terzo trimestre vanno inviati entro il 2 novembre 2020.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) consiste nella trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (acquisti e vendite) effettuate nei confronti di controparti non stabilite in Italia.
I contribuenti devono trasmettere telematicamente i dati dell’esterometro entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Dal 2020 è richiesta la trasmissione telematica dei dati con cadenza trimestrale, con le seguenti scadenze:
- Primo trimestre 2020 (gen-feb-mar) – entro il 30 giugno 2020
- Secondo trimestre 2020 (apr-mag-giu) – entro il 31 luglio 2020
- Terzo trimestre 2020 (lug-ago-set) – entro il 31 ottobre 2020
- Quarto trimestre 2020 (ott-nov-dic) – entro il 31 gennaio 2021
Quest’anno il 31 ottobre cade di sabato: pertanto la trasmissione dei dati slitta al 2 novembre 2020.
Se sei interessato ad un breve riepilogo dell’adempimento con alcuni casi pratici, qui trovi un articolo riassuntivo.
Se invece cerchi il software gratuito dell’Agenzia delle entrate per svolgere l’adempimento in argomento puoi approfondire qui.
Tutte le operazioni verso l’estero tranne bollette doganali e le e-fatture
I soggetti passivi Iva devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La comunicazione delle operazioni transfrontaliere richiede quindi di riepilogare tutte le operazione effettuate nei confronti di controparti estere (Paesi Ue ed extra-Ue) nel periodo di riferimento fatta eccezione per:
- le importazioni e le esportazioni di beni, ossia operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- operazioni per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Per quanto riguarda l’ultima fattispecie ricordiamo che per le fatture attive verso clienti non residenti l’impresa può scegliere di emettere una fattura elettronica in formato xml, da inviare al Sistema di Interscambio, riportando nel campo codice destinatario il codice XXXXXXX.
Trattasi di un’ipotesi alternativa alla comunicazione dell’esterometro.
I contribuenti che ad esempio effettuano solo operazioni attive verso l’estero potrebbero scegliere di inviare la fattura elettronicamente al SdI, evitando di dover procedere all’invio dell’esterometro. Il cliente non residente non verrà coinvolto dalla scelta operata dal cedente/prestatore italiano ossia quest’ultimo, sia che scelga di emettere una fatturazione elettronica verso l’estero o che opti per l’invio dei dati tramite esterometro, dovrà comunque continuare ad inviare una copia cartacea alla controparte Ue o extra-Ue.