A decorrere dal 1° gennaio 2021 il campo Natura operazione richiede nuovi codici di dettaglio per la fattura elettronica e l’esterometro.
Fatturazione elettronica e natura operazione dal 2021
Dal prossimo anno l’Agenzia delle entrate inizierà a raccogliere maggiori informazioni all’interno del tracciato xml della fattura elettronica, con l’intento di arrivare a proporre una bozza di dichiarazione IVA annuale precompilata.
Per raggiungere tale risultato è stato necessario arricchire i dati contenuti all’interno delle specifiche tecniche della efattura: si pensi, ad esempio, al campo N3 – operazioni non imponibile IVA. Di che operazione parliamo? esportazione? Operazioni intracomunitaria? dichiarazione d’intento? Come riportare tale codice IVA nella dichiarazione IVA annuale?
Evidentemente, occorreva un maggior grado di dettaglio. L’Agenzia ha pertanto pubblicato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (e dell’esterometro), in vigore obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021.
Le specifiche tecniche, (versione 1.6.1) di cui all’allegato A approvate con il
provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito (facoltativamente) già a decorrere dal 1° ottobre 2020.
Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.
Ai fini del presente contributo, analizziamo il campo Natura Operazione, da compilare solo nei casi in cui l’operazione sia senza imposta.
Fino al 31 dicembre 2020, le specifiche tecniche preesistente (vers. 1.5) prevedono solo 7 casistiche: da N1 a N7.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, invece, entrano in vigore i seguenti nuovi codici natura operazione – fattura elettronica:
- N1 escluse ex art.15
- N2 non soggette (non più valido dal 1 Gen 2021)
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
- N2.2 non soggette – altri casi
- N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gen 2021)
- N3.1 non imponibili – esportazioni
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 esenti
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per
importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1 Gen 2021) - N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9 inversione contabile – altri casi
- N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
Come si nota dall’elenco precedente, i codici natura operazioni N2, N3 e N6 dal 1° gennaio 2021 vengono abrogati, in quanto sostituiti dai nuovi codici di dettaglio di cui sopra.
Conseguentemente viene introdotto un nuovo codice errore 00445, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Descrizione del controllo in caso di fatture ordinarie: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione.
Interessato anche all’esterometro? Può consultare il seguente articolo.