Rifiuto fattura PA con motivazione dal 6 novembre

Siete incappati nel rifiuto della fattura PA? Sappiate che dal 6 novembre 2020 le pubbliche amministrazioni dovranno fornire apposita motivazione nella notifica committente del file xml della fattura elettronica.

La novità è stata introdotta dal decreto  n. 132/2020, che ha previsto specifiche ipotesi di rifiuto del file xml della fattura PA e l’obbligo di indicare in maniera esplicita il motivo del rifiuto stesso.

Il decreto 24 agosto 2020, n. 132, pubblicato nella GU Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020, entra in vigore il 6 novembre 2020.

Il legislatore ha ritenuto di dover assicurare che non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche e che le modalità tecniche di rifiuto della fattura elettronica da parte delle Amministrazioni pubbliche siano armonizzate con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

Per assicurare le predette finalità è stato modificato il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Rifiuto fattura PA con motivazione dal 6 novembre 2020

La norma dispone quanto segue.

1.  Al  decreto  ministeriale  3  aprile  2013,  n.   55,   recante
regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie
di  rifiutare  le  fatture   elettroniche).
1.   Le   pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche  al  di fuori dei seguenti casi: 
    a) fattura elettronica riferita ad  una  operazione  che  non  è
stata posta in essere  in  favore  del  soggetto  destinatario  della
trasmissione; 
    b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di  Gara
(CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare  in  fattura
ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, tranne i  casi  di  esclusione  previsti  dalla  lettera  a)  del
medesimo comma 2; 
    c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al
decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura
ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125; 
    d) omessa o  errata  indicazione  del  codice  di  Autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) e del  corrispondente  quantitativo
da  riportare  in  fattura  ai  sensi  del  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  nonché  secondo  le  modalità
indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018; 
    e)  omessa  o  errata  indicazione  del  numero  e   data   della
determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture  emesse
nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Al di fuori delle ipotesi sopra riepilogate, la PA destinataria del file xml non può rifiutare la fattura elettronica.

Nelle fattispecie previste, invece, la PA ha sempre l’onere, a decorrere dal 6 novembre 2020, di motivare il rifiuto nella notifica di esito committente.

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