Siete incappati nel rifiuto della fattura PA? Sappiate che dal 6 novembre 2020 le pubbliche amministrazioni dovranno fornire apposita motivazione nella notifica committente del file xml della fattura elettronica.
La novità è stata introdotta dal decreto n. 132/2020, che ha previsto specifiche ipotesi di rifiuto del file xml della fattura PA e l’obbligo di indicare in maniera esplicita il motivo del rifiuto stesso.
Il decreto 24 agosto 2020, n. 132, pubblicato nella GU Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020, entra in vigore il 6 novembre 2020.
Il legislatore ha ritenuto di dover assicurare che non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche e che le modalità tecniche di rifiuto della fattura elettronica da parte delle Amministrazioni pubbliche siano armonizzate con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.
Per assicurare le predette finalità è stato modificato il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Rifiuto fattura PA con motivazione dal 6 novembre 2020
La norma dispone quanto segue.
1. Al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 2-bis (Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche). 1. Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi: a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione; b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2; c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018; e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Al di fuori delle ipotesi sopra riepilogate, la PA destinataria del file xml non può rifiutare la fattura elettronica.
Nelle fattispecie previste, invece, la PA ha sempre l’onere, a decorrere dal 6 novembre 2020, di motivare il rifiuto nella notifica di esito committente.
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