Nel caso di distruzione di beni aziendali occorre seguire una particolare procedura amministrativa.
Tali indicazioni valgono anche nel caso di trasformazione in prodotti di modesto valore economico; il comma 4 dell’art. 2 del D.P.R. n. 441 del 1997 (recante le ipotesi in cui non opera la presunzione di cessione) stabilisce, ai fini della prova di avvenuta dismissione del bene, una serie di adempimenti in campo all’impresa.
Si riepilogano le fasi della procedura, in vista dell’avvicinarsi della fine dell’anno, momento in cui può capitare di volere fare un po’ di pulizia nei magazzini, mandando al macero merci inutilizzabili o cespiti obsoleti.
distruzione dei beni aziendali: quale procedura seguire?
La procedura – prevista dalla CM 193/1998 – è così articolata:
a) redazione di una comunicazione sull’apposito modello (non è stato mai approvato un modello ministeriale, pertanto può essere redatto in carta libera) che deve essere inviato ai seguenti soggetti:
- agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette
- ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione o trasformazione).
I suddetti Uffici, nel caso in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale in un Comune diverso da quello in cui avviene la distruzione o trasformazione dei beni, devono trasmettere, anche a mezzo telefax, il verbale di constatazione all’Ufficio delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente che pone in essere la suddetta operazione.
Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima dell’operazione di distruzione o di trasformazione. Tuttavia, al fine di consentire ai suddetti uffici di assicurare l’effettiva presenza dei funzionari alle cennate operazioni, è opportuno che il contribuente provveda ad inviare con un congruo anticipo, rispetto al termine dei cennati cinque giorni, il modello di comunicazione.
La comunicazione, da redigersi su carta libera, deve contenere:
- il luogo, la data e l’ora in cui verranno poste in essere le operazioni,
- le modalità di distruzione o di trasformazione;
- la natura, qualità e quantità dei beni;
- l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o trasformare nonché il valore ottenibile dalla distruzione o trasformazione.
Si evidenzia che tale comunicazione non è necessaria (e, quindi, non deve essere inviata), quando la distruzione è disposta da un organo della pubblica amministrazione.
verbale dei funzionari o dichiarazione sostitutiva
b) redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dell’amministrazione finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai che hanno presenziato alle operazioni OPPURE da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, se l’ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci milioni (10.000 euro a decorrere dal 14 maggio 2011).
Da tale verbale o dichiarazione di atto notorio devono risultare:
- data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché
- natura, quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. (…omissis)
c) compilazione obbligatoria del documento di trasporto – di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 – progressivamente numerato dall’emittente, quando si provveda alla movimentazione dei beni che si ottengono dalla distruzione o dalla trasformazione.
La procedura formale sopradescritta si rende applicabile tutte le volte che l’imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale.
Rimangono, pertanto, sottratte alla procedura in argomento tutte quelle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore e dall’eccezionalità dell’operazione, ma normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto per le quali permangono le specifiche procedure autorizzate con la prassi precedente.
La procedura in argomento non si applica, inoltre, nell’ipotesi di trasformazione delle merci in beni residuali che rientri nell’attività propria dell’impresa.
Si ricorda infine che i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all’esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 15 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario n. 33 alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997).
La consegna ad un soggetto rottamatore autorizzato consente di vincere la presunzione di cessioni dei beni: vale a dire, non si incorre nel rischio che l’Amministrazione, in caso di accessi o ispezioni, non trovando le merci nei magazzini ipotizzi la cessioni dei beni “in nero”.
Resta altresì inteso che non opera la presunzione nei casi di cessione dei beni con fatturazione nei confronti di altro imprenditore.
la presunzione di cessione: cos’è e quando opera?
Si riporta di seguito un estratto dell’articolo 1, comma 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 441.
1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.
La presunzione non opera se (comma 2):
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.