L’impresa che acquista un autocarro nuovo può ottenere un credito d’imposta nella misura del 6% (nel 2020) che sale al 10% (dal 2021).
Credito d’imposta 2020 acquisto beni strumentali nuovi
La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha introdotto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta al 6% per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
L’agevolazione ha in sostanza sostituito la precedente misura del super ammortamento, lasciando invariato l’ambito oggettivo.
Sono esclusi dal credito d’imposta le autovetture aziendali (di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir) ed i motocicli.
Il credito d’imposta è utilizzabile dall’anno successivo all’entrata in funzione del bene, in 5 quote annuali di pari importo (1,2% l’anno).
La compensazione deve avvenire tramite modello F24, da presentare tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
!!Aggiornamento 13 gennaio 2021!! NEWS: pubblicati i codici tributo per gli investimenti in beni materiali effettuati nel 2020
Credito d’imposta 2021
La legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha disposto la proroga dell’agevolazione per gli anni 2021 e 2022, con incremento della misura del credito (solo per il 2021).
Queste, in sintesi, le novità annunciate dal Mise:
- Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi 2020 minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta diventa fruibile in un anno;
- Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021;
- È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
- Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione previgente.
!!NOVITA’ DECRETO SOSTEGNI BIS: Credito d’imposta beni strumentali materiali NON 4.0 utilizzabile in un’unica quota annuale anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 Milioni di euro!!
Autocarro km 0
Un’autocarro acquistato come km 0 rientra nell’agevolazione?
Seppur con riferimento al credito d’imposta si attendano chiarimenti ufficiali, i precedenti chiarimenti dell’Amministrazione in merito al super ammortamento, rispondono alla domanda positivamente.
In particolare, la circolare n. 4/E/2017 chiarisce quanto segue.
Al riguardo, si segnala che può essere oggetto dell’agevolazione in esame in capo all’acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e circolare n. 5/E del 19 gennaio 2015, circolare n. 23/E del 26 maggio 2016).
A tal proposito, si precisa che non potrà fruire della maggiorazione in commento il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.
Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a
qualunque titolo già utilizzati.
E’ consigliabile, in questi casi, richiedere al rivenditore di formalizzare che l’autocarro non sia mai stato immesso su strada, ad esempio, indicando in fattura che il mezzo non ha percorso km neanche a fini dimostrativi.
E’ obbligatorio, invece, richiedere l’indicazione in fattura di un’apposita dicitura.
Per gli investimenti effettuati nel 2020 (credito d’imposta al 6%) occorre riportare una dicitura del tipo “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160/2019“.
Per gli investimenti effettuati nel 2021 (credito d’imposta al 10%) occorre riportare una dicitura del tipo “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020“.
La norma, infatti, prevede che le fatture e i documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della norma istitutiva dell’agevolazione, pena la revoca del beneficio.
Dubbi sulla dicitura in fattura? Avete dimenticato di inserirla? Qui vi spieghiamo come correggere l’errore.
Autocarro e credito imposta 40% per beni 4.0
Recentemente l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in caso di acquisto di un autocarro nuovo con parti automatizzate ed interconnesse (strumenti e dispositivi per la misurazione, movimentazione, pesatura automatica, etc.) rientranti nel piano industria 4.0, solo tali strumenti possono beneficiare del credito d’imposta al 40%, mentre il costo di acquisto dell’autocarro continua a beneficiare del credito nella misura del 6% (risposte 542 e 544 del 12 novembre 2020).
Ma se dovessi vendere o noleggiare un autocarro acquistato nel dicembre 2020( quindi col credito d’imposta al 10%)durante il 2021 cosa succederebbe?
Gentile lettore, il comma 1060, della Legge 178/2020 prevede quanto segue: Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso…il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.