Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce la nuova percentuale di riparto del credito imposta sanificazione e acquisto DPI introdotto dal decreto Rilancio.
Il provvedimento arriva a seguito dello stanziamento di nuove risorse, visto che la misura di favore in origine prevedeva un credito d’imposta del 60%, ridotto ad un modesto 15,6423%, a seguito del riparto dei fondi stanziati dal DL Rilancio, come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 302831 dell’11 settembre 2020.
Con il provvedimento di oggi (Prot. n. 2020/381183 del 17 dicembre 2020) è stata rideterminata la nuova percentuale spettante nella misura del 47,1617%, a seguito dell’incremento dei fondi con ulteriori 403 Milioni di euro.
Credito d’imposta sanificazione e acquisto di DPI
L’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto per il 2020 la possibilità di richiedere un credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale e per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
La norma istitutiva prevedeva l’attribuzione di un credito d’imposta nella misura del 60%, mettendo a disposizione fondi per 200 Milioni di euro.
Gli interessanti hanno presentato apposita istanza dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale stabilita dall’Agenzia delle entrate, troncando il risultato all’unità di euro.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale del 15,6423 per cento, resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020 (Prot. n. 302831/2020 ).
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa
all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Cosa rientra nel credito d’imposta?!
credito imposta sanificazione nuova percentuale di riparto del 47,1617%
L’articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di 403 Milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi.
La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati
dal provvedimento del 10 luglio 2020.
Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603 Milioni di euro (200 Mil iniziali più i 403 Mil aggiuntivi) e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.
La nuova percentuale è pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603 Milioni di euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, si applicano le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020.