Imposta di bollo su fatture elettroniche: nuove scadenze 2021

Il versamento dell’imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche dal 2021 segue nuove scadenze.

Questo è quanto emerge dal decreto 4 dicembre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n.314 del 19 dicembre 2020. Ma andiamo con ordine.

L’imposta di bollo su fatture elettroniche: le regole 2020

In linea generale, sono soggette all’imposta di bollo da 2 euro le fatture e i documenti di importo complessivo superiore a 77,47 euro riguardanti operazioni:

  • fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972);
  • fuori campo IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 o ex art. 26 D.P.R. 633/1972;
  • esenti IVA ex art. 10 D.P.R. 633/1972;
  • non imponibili IVA in relazione alle operazioni verso esportatori abituali, ex art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972.

Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’articolo 6 del decreto
ministeriale 17 giugno 2014 dispone che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta esclusivamente con modalità esclusivamente telematica.

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Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020 è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Pertanto, il bollo virtuale relativo all’ultimo trimestre del 2020 (ottobre-novembre-dicembre 2020) andrà effettuato entro il 20 gennaio 2021.

Approfondisci attraverso casi pratici le nuove regole della fatturazione elettronica dal 2021.

Le nuove scadenze 2021

Le nuove scadenze 2021 per l’imposta di bollo su fatture elettroniche sono state stabilite dal Decreto 4 dicembre 2020.

In particolare, l’articolo 1 del Decreto 4 dicembre 2020 modifica l’art. 6, co. 2 del decreto 17 giugno 2014 come segue.

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Nella tabella seguente si riepilogano le scadenze del bollo virtuale, riviste a seguito del decreto 4 dicembre 2020.

 

Se sei interessato ai codici tributi per il versamento del bollo virtuale su fatture elettroniche trovi un approfondimento qui.

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