credito imposta formazione 4.0 spese ammissibili dal 2021

Analizziamo le spese ammissibili e come funziona il credito imposta formazione 4.0, a seguito delle modifiche 2021.

Con la pubblicazione delle legge di bilancio 2021 viene rafforzato tutto il piano industria 4.0, incluso il credito d’imposta per la formazione 4.0.

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Credito imposta formazione 4.0: attività ammissibili 2021

La disciplina del credito d’imposta è stata istituita dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

L’agevolazione è stata rivista dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e prorogata fino al 31 dicembre 2022 dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020); pertanto, ad oggi, il credito d’imposta spetta anche per le spese di formazione che le imprese sosterranno nei periodi d’imposta 2021 e 2022.

Tali attività formative devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali:

  • Big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi
    cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Si ricorda, altresì, che sono invece escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Formazione 4.0 e spese ammissibili 2021

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

La legge di bilancio 2021 ha ampliato l’ambito oggettivo del credito d’imposta formazione 4.0 che, per i soli periodi d’imposta 2021 e 2022, ricomprendono anche i costi d’esercizio riferiti ai partecipanti e docenti anche se NON dipendenti.

In particolare, è stato inserito in nuovo comma 210-bis nella legge n. 205/2017 che prevede quanto segue (estratto articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno
2014).

3. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione,
quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e
delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di
alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Misura del credito

Il credito d’imposta è attribuito come percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale lordo riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  •  30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.
  • 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

In altri termini, il credito d’imposta spetta in un’unica soluzione a decorrere dall’anno successivo al sostenimento delle spese. La misura è notevolmente interessante, vista anche la rapidità di utilizzo (gli altri crediti d’imposta rientranti nel piano industria 4.0 richiedono tempi di utilizzo più lunghi).

Inoltre la formazione non deve essere necessariamente accompagnata ad investimenti in beni materiali o immateriali rientranti nel piano industria 4.0. L’impresa può avere esigenze formative su materie finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie 4.0 senza aver necessità di effettuare investimenti in beni strumentali con tali caratteristiche.

Obblighi documentali ed adempimenti

Sussistono obblighi di

  • documentazione contabile certificata,
  • conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Mise. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

 

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