Contributo a fondo perduto 2021 decreto sostegni: a chi spetta e modalità di calcolo

Il Decreto Sostegni ha previsto un contributo a fondo perduto da richiedere nel 2021, destinato a tutte le imprese e professionisti, a prescindere dal codice Ateco. Analizziamo a chi spetta il contributo e le relative modalità di calcolo.

A chi spetta il contributo a fondo perduto 2021 del Decreto Sostegni

A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il contributo, invece, non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del Decreto;
  • enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir
  • soggetti di cui all’articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari e società di partecipazioni)

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che hanno subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro

Requisiti

I ricavi o compensi non devono essere superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente (2019) a quello di entrata in vigore del Decreto in argomento (2021).

L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Si precisa che occorre far riferimento alla data di effettuazione ai fini Iva dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo di fatturato.

Misura del contributo

[table id=4 /]

Trattamento fiscale

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.

Utilizzo

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto:

  • come ottenimento di fondi sul conto corrente,
  • nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Non si applicano:

  • la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi,
  • il limite di 700.000 euro di crediti compensabili
  • il limite annuale di 250.000 euro, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Lascia un tuo commento

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.