Bollo primo trimestre 2021 e data di consegna fattura

Scade il 31 maggio 2021 il termine di versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel primo trimestre 2021. Quali fatture elettroniche conteggiare nel trimestre di riferimento? La data di consegna riportata nella ricevuta del file fattura pilota la scelta.

Se siete interessati a tutte le nuove scadenze del bollo 2021 assolto sulle fatture elettroniche qui trovate un approfondimento.

Due elenchi per il bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate predispone due elenchi distinti (elenco A ed elenco B), disponibili dal 15 aprile 2021 all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” – consultazione delle fatture elettroniche.

L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all’interno del file fattura con estensione xml.

L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.

A questo fine, vengono considerate tutte le fatture in cui è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:

  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
  • N4 (operazioni esenti Iva)

Bollo primo trimestre 2021 e data di consegna della fattura elettronica

Per individuare il trimestre di riferimento, le fatture elettroniche emesse in ambito B2B e B2C (operatori IVA e consumatori finali) vengono conteggiate solo se:

  • la data di consegna, contenuta nella ricevuta di consegna rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre di riferimento
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Esemplificando, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo 2021, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, verrà considerata tra le fatture relative al primo trimestre 2021.

Diversamente, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 3 aprile 2021, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Bollo e fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni (PA), vengono considerate le fatture:

  • consegnate e accettate dalla PA destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella ricevuta di consegna, è precedente alla fine del
    trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva)
  • consegnate e in decorrenza termini (la PA non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella
    ricevuta di consegna, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
  • non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito, è precedente alla fine del trimestre

La Guida dell’Agenzia riporta infine il seguente “avviso ai contribuenti”.

Anche se il conteggio in un trimestre precedente – e quindi l’anticipazione – dell’imposta di bollo relativa a fatture elettroniche da conteggiarsi nel trimestre successivo non configura una violazione, si invita a conformarsi alle regole sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle entrate, che dovrebbe poi successivamente essere chiarita con contatto presso l’Agenzia.

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