Nella fattura elettronica occorre esporre il numero di protocollo della dichiarazione d’intento ricevuta. Con la FAQ n. 14/2021 aggiornata il 23 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate torna ad affrontare l’argomento.
Utilizzo della dichiarazione d’intento
Le imprese che cedono beni e servizi a clienti soggetti passivi esteri non applicano l’imposta sulle vendite; le stesse, se acquistano i propri fattori produttivi in Italia assolvono l’IVA, generando un credito IVA di tipo strutturale.
Al fine di attenuare tale fenomeno, il legislatore ha previsto la possibilità per i soggetti che effettuano cessioni all’esportazione, cessioni intra-UE e/o operazioni assimilate non imponibili IVA, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari di acquisire lo status di esportatore abituale.
L’esportatore abituale può emettere una dichiarazione d’intento ai propri fornitori/prestatori italiani per richiedere la non applicazione dell’imposta sugli acquisti, entro i limiti del plafond IVA disponibile. Tale dichiarazione viene trasmessa dall’esportatore abituale (acquirente) in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Il cedente/prestatore (venditore) riceve all’interno della propria area riservata dell’Agenzia delle entrate una copia della dichiarazione d’intento emessa dall’esportatore abituale nei suoi confronti.
Oneri per il fornitore dell’esportatore abituale
Il fornitore deve monitorare il plafond esposto nella dichiarazione d’intento ricevuta poiché, al superamento dell’ammontare dichiarato nel modello, il fornitore dovrà applicare l’imposta sull’operazione.
Inoltre, si ricorda che la dichiarazione deve essere emessa (trasmessa all’Agenzia delle entrate) da parte dell’esportatore ante effettuazione dell’operazione, così come definita dall’articolo 6 del DPR 633/1972 (per i beni, ante consegna/spedizione della merce).
Emissione della fattura elettronica ed esposizione del protocollo della dichiarazione d’intento
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, va trasmessa al sistema SDI riportando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”.
Vuoi approfondire l’utilizzo dei nuovi codici Natura operazione introdotti dal 1° gennaio 2021? Qui trovi alcuni casi pratici.
La fattura elettronica dovrà contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle
entrate dall’esportatore abituale.
Questi in sintesi i chiarimenti forniti dall’Agenzia con l’aggiornamento del 23 aprile 2021 alla FAQ n. 14, che accolgono le modifiche apportate dall’articolo articolo 12 septies del DL n. 34/2019 all’articolo 1, comma 1, lettera c) del DL 746/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/84, di seguito riportato.
c)…l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta risulti da apposita dichiarazione…trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
L’Agenzia suggerisce di esporre il protocollo della dichiarazione d’intento utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio:
- nel campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, utilizzando il blocco “Altri dati gestionali”.
Il file xml della fattura, infine, riporterà il flag su imposta di bollo, al superamento dei 77,47 euro. Da quest’anno sono cambiate le scadenze del bollo, qui trovi un approfondimento.
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