Il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni strumentali nuovi 2021 può essere utilizzato, in determinati casi, in compensazione un’unica quota annuale (invece che in 3 quote annuali).
Queste, in sintesi, le importanti novità introdotte dall’articolo 20 del Decreto Sostegni bis, a valere per il solo 2021.
Credito d’imposta beni strumentali 2021
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è stato è stato rafforzato dalla Legge di bilancio 2021.
(Riferimenti normativi: Art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020)
In particolare, è stato previsto:
- l’incremento della percentuale del credito (attualmente tra il 10 e il 50%, a seconda che trattasi di investimenti in beni strumentali nuovi “normali” oppure con caratteristiche 4.0);
- l’utilizzo in tempi rapidi, a decorrere dall’anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene (in precedenza, si iniziava ad utilizzare il credito solo a decorrere dall’anno successivo all’entrata in funzione/interconnessione del bene).
Utilizzo del credito d’imposta per i beni NON 4.0
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni NON 4.0, ossia diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016):
- il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, in 3 quote annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6935.
- per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 Milioni di euro il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica soluzione.
Il Decreto Sostegni bis prevede un’importante novità.
Anche le imprese e i professionisti con ricavi o compensi superiori a 5 Milioni di euro, che effettuano investimenti in beni strumentali materiali NON 4.0, possono utilizzare il credito in compensazione da subito, in un’unica soluzione, ossia senza dover ripartire l’importo spettante (10%) in 3 quote annuali.
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, è aggiunto il seguente:
“1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.”.
Utilizzo del 10% in un’unica soluzione
Pertanto, a seguito delle novità introdotte dal decreto Sostegni bis, gli investimenti in beni strumentali nuovi NON 4.0 possono essere così distinti:
- beni strumentali materiali NON 4.0 – credito spettante del 10%, utilizzabile in compensazione con un’unica quota annuale a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi
- immobilizzazioni immateriali NON 4.0 – credito spettante del 10%, utilizzabile in in 3 quote annuali di pari importo
- immobilizzazioni immateriali NON 4.0 – utilizzo in compensazione F24 dall’anno di entrata in funzione – credito spettante del 10%, utilizzabile in in un’unica quota annuale solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori ai 5 Milioni di euro
Utilizzo del credito d’imposta per i beni 4.0
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni materiali 4.0 di cui all’allegato A alla legge
n. 232/2016), il credito d’imposta:
- è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni in 3 quote annuali
- con il codice tributo 6936
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni immateriali di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta:
- è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni in 3 quote annuali
- utilizzando il codice tributo 6937
Qui trovate un approfondimento sui crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali introdotti dalla legge di bilancio 2021.