La scadenza dell’esterometro riferito al secondo trimestre 2021 slitta al 20 agosto.
La scadenza “naturale” sarebbe l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, ma il 31 luglio quest’anno cade di sabato.
Pertanto, dal 31 luglio la scadenza slitterebbe a lunedì 2 agosto, primo giorno lavorativo utile. Come noto però, dal 1° al 20 agosto vige la sospensione feriale degli adempimenti fiscali.
Per questo motivo, l’esterometro relativo al secondo trimestre 2021 va trasmesso entro la scadenza del 20 agosto 2021.
Nella pratica – salvo volersi “divertire” con l’esterometro in prossimità di ferragosto – gli operatori cercheranno di trasmettere l’adempimento prima delle chiusure estive.
Si propone pertanto un riepilogo dell’adempimento, con riferimento all’esterometro del secondo trimestre dell’anno (aprile-maggio-giugno 2021) in scadenza il 20 agosto.
Regole di compilazione dell’esterometro
Tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia che effettuano operazioni con l’estero – acquisti o cessioni – hanno l’obbligo di:
- trasmettere, con periodicità trimestrale, la comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti non residenti e non stabiliti (esterometro).
Trattasi, ad esempio, delle operazioni intracomunitarie o delle fatture emesse (ricevute) verso (da) soggetti non residenti identificati in altro Stato Ue o con rappresentante fiscale in Italia.
La comunicazione non va trasmessa per le operazioni:
- per le quali sia stata emessa una bolletta doganale
- per cui siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
In altri termini, se viene emessa una bolletta doganale l’operazione NON verrà comunicata all’Agenzia delle entrate (né con l’esterometro, né con la fatturazione elettronica).
Si pensi, ad esempio, alle importazioni di beni che richiedono la registrazione della bolletta doganale nel registro Iva acquisti. Tali dati sono già gestiti dall’Agenzia delle dogane e non vanno trasmessi anche all’Agenzia delle entrate.
Se vuoi approfondire alcuni casi pratici di compilazione dell’esterometro clicca qui.
Scelta tra esterometro e fattura elettronica fino al 2021
Fino al 31 dicembre 2021 il contribuente può sempre scegliere, alternativamente, tra:
- gestire in formato cartaceo gli acquisti o le cessioni di beni e servizi con l’estero
- gestire in formato elettronico le medesime operazioni.
Ipotesi 1) emissione fattura cartacea (invio pdf via mail al cliente estero) o autofattura/integrazione fisica del documento del fornitore/prestatore estero – resta obbligatorio trasmettere l’esterometro a cadenza trimestrale.
Ipotesi 2) emissione fattura elettronica (trasmissione file xml allo SdI con codice destinatario XXXXXXX) o autofattura/integrazione elettronica – NON occorre trasmettere l’esterometro.
Nel secondo caso i dati sono già stati trasmessi all’Agenzia delle entrate tramite invio del documento elettronico al Sistema di Interscambio (SdI) e decade l’obbligo dell’esterometro.
Si vuoi approfondire le ipotesi di acquisto da soggetto estero con invio del file xml allo SdI, qui trovi alcuni contributi:
TD18 – Acquisto di beni dall’UE e integrazione elettronica
TD19 – Acquisto da soggetto estero identificato in Italia
Le novità dal 1° gennaio 2022
Dal prossimo anno, invece, sarà obbligatorio emettere fattura elettronica anche per le operazioni da/verso l’estero.
In altri termini, l’esterometro sarà abrogato, in quanto tutti i contribuenti dovranno trasmettere le fatture elettroniche allo SdI.
La controparte dell’operazione – fornitore o cliente estero – continuerà ad emettere/ricevere la fattura cartacea (pdf via mail). Sarà solo l’impresa italiana – sia lato acquisti che vendite – a dover trasmettere un file fattura in formato xml all’Agenzia delle entrate.
Per questo motivo è consigliabile iniziare a prender confidenza con la fattura in formato elettronico con l’estero quanto prima.
Dal mese di settembre 2021 proponiamo diverse sessioni di formazione sulla fatturazione elettronica da e verso l’estero, in presenza o a distanza, per aiutare le imprese nel passaggio alla e-fattura estera, senza incorrere in errori o sanzioni.
Il corso ha l’obiettivo di definire a monte:
- le regole IVA delle operazioni in argomento (art. 41, art. 8, art. 58, autofattura o integrazione, etc.) e
- i dati anagrafici necessari dei clienti/fornitori Ue ed extra-Ue da trasmettere
per produrre a valle, un file xml conforme al tracciato della fatturazione elettronica richiesto dallo SdI, (ad esempio, con i corretti campi “Natura Operazione” e “Tipo documento”).
Si ricorda che i dati contenuti nei file xml saranno utilizzati per l’Agenzia per predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata, oltre che per le ordinarie attività di controllo.
Per qualsiasi info potete compilare il seguente modulo di contatto.
Per chi volesse approfondire in autonomia, infine, vi consigliamo i seguenti ebook di approfondimento da noi scritti. Grazie per l’attenzione.