Contributo a fondo perduto per le imprese con fatturato export in Russia, Bielorussia e Ucraina

Contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici con fatturato verso la Russia, Bielorussia ed Ucraina.

Per attenuare i danni economici scaturiti dal conflitto bellico tra Russia ed Ucraina, il Governo italiano sta attuando diverse misure volte ad aiutare le imprese italiane.

Tra questi si segnala l’introduzione di un contributo a fondo perduto per le imprese italiane che, ante conflitto, esportavano con continuità nei territori di Russia, Ucraina e Bielorussia.

Fatturato di almeno il 20% nei territori russi ed ucraini

L’articolo 5-ter del DDL 2562 di conversione in legge del DL 25 febbraio 2022, n. 14, prevede un contributo a fondo perduto per le imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia.

Tali imprese, se hanno realizzato negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale possono accedere ad un contributo a fondo perduto destinato ad attenuare i danni economici causati del conflitto militare.

Fondo perduto per imprese esportatrici in Russia ed Ucraina

Le PMI con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali con un fatturato estero (verso Russia, Ucraina e Bielorussia) la cui media degli ultimi tre esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale totale possono ottenere:

  • un finanziamento a tasso “quasi zero” (per il mese di marzo 2022, pari allo 0,051 %)
  • con un contributo a fondo perduto fino al 40% del finanziamento, entro il limite di 100.000 euro.

La misura si applica fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento fondi.

Alle domande di finanziamento per il sostegno a operazioni di patrimonializzazione, presentate ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del DL 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394/1981, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all’articolo 11, comma 2, secondo periodo, del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera a) non è superiore al 40 per cento dell’intervento complessivo di sostegno

L’efficacia dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In attesa del testo definitivo della legge di conversione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELLE PMI

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