Mancata ricezione fattura elettronica e nuovo TD29

Dal 1° aprile 2025 in caso di mancata ricezione della fattura elettronica occorre emettere un file XML con TD29, in luogo del TD20.

Come comportarsi se il fornitore italiano non emette la regolare fattura di vendita? Il cliente, soggetto passivo IVA, è tenuto ad attivarsi per evitare di esser corresponsabile con il proprio fornitore, rischiando di incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997.

Recentemente, il D.Lgs. 14/06/2024 n. 87 ha introdotto alcune modifiche in tema di sanzioni amministrative, riguardanti – tra gli altri – anche la casistica sopra richiamata. Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Violazioni commesse fino al 30 agosto 2024

Il cliente italiano che, non riceve la fattura (o riceve fattura irregolare) da parte del proprio fornitore italiano entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione (consegna/spedizione oppure pagamento del servizio), doveva emettere un file xml TD20 per “denunciare” il proprio fornitore all’Agenzia delle entrate, evitando di incorrere nella sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell’IVA (minimo 250 euro).

Nello specifico, la procedura da seguire era la seguente:

  • il cliente, previo versamento dell’IVA con F24, emette un’autofattura con tipologia TipoDocumento TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta.
  • nell’autofattura andava indicato come fornitore l’effettivo cedente o prestatore e come cliente (cessionario/committente) sé stessi.
  • Nel campo 2.1.1.3 “Data” della sezione del file della fattura elettronica deve esser riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o della prestazione di servizi
  • Compilazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione AltriDatiGestionali con il valore “F24” nel caso in cui la regolarizzazione dell’imposta a debito sia avvenuta con versamento tramite modello di versamento F24.
  • esclusivamente nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente, indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 “DatiFattureCollegate”

Violazioni commesse dal 1° settembre 2024

Il D.Lgs. 14/06/2024 n. 87 ha modificato l’articolo 8 del D.Lgs. 471/1997, introducendo quanto segue:

Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Articolo 6, comma 8, DLgs 471/1997

Pertanto, in base alla nuova disposizione, cambia la misura della sanzione prevista in caso di inerzia da parte del cliente (70 per cento dell’IVA) e cambia la procedura da seguire: occorre comunicare l’omissione all’AdE, entro 90 giorni, tramite appositi strumenti resi disponibile dell’Agenzia.

Da mesi si attendevano “gli strumenti” in questione ma la situazione si è sbloccata in data 31 gennaio 2025, con la pubblicazione delle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9).

Nelle nuove specifiche è stato introdotto un nuovo codice Tipo Documento, il TD29.

Il nuovo tipo documento TD29 va utilizzato per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o
irregolare fatturazione
. In sostanza, nel caso in argomento – mancata o irregolare fatturazione da parte del fornitore/prestatore italiano – il cliente nazionale deve attivarsi ed emettere, entro 90 giorni dall’effettuazione dell’operazione, un Tipo documento TD29 (in luogo del TD20).

Il Tipo Documento TD20 resta utilizzabile per gestire la regolarizzazione e/o l’integrazione delle fatture, ai sensi dell’art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 (mancata/errata fatturazione da fornitore IT con applicazione del reverse charge interno) oppure dell’art.46 c.5 D.L. 331/93 (mancata/errata fatturazione da fornitore UE).

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